ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Per il solo anno 2024, viene reiterato l’esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori subordinati nelle seguenti misure:
- 7% con retribuzione mensile non eccedente l’importo di 1.923 euro;
- 6% con retribuzione mensile compresa tra 1.923 euro e 2.692 euro.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS
La soglia di esenzione fissata dal TUIR in euro 258,23 – per il solo anno 2024 – è innalzata a 1.000 euro.
Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.
Non concorrono a formare il reddito del lavoratore, nel nuovo limite:
- i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Attenzione: l’applicazione del trattamento di miglior favore ai dipendenti con figli è subordinata all’invio di apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
Come già previsto nel 2023, anche per il 2024 resta confermata la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota da applicare alle somme erogate in ottemperanza ad accordi di II livello per l’erogazione dei premi di risultato.
L’applicazione del regime fiscale sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, a 80.000 euro.
CONGEDO PARENTALE
Ancora una volta il legislatore interviene in tema di congedo parentale. Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese (confermata la durata massima di 1 mese), è riconosciuta: un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%; entro il sesto anno di vita del bambino.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%. La disposizione in esame si applica solo ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o di paternità.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (BONUS MAMME LAVORATRICI)
Per il triennio 2024/2026 è introdotto un esonero della contribuzione previdenziale del 100% (9,19% della retribuzione) per le lavoratrici con figli:
- nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
- a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In via sperimentale, per il solo anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO
Ai datori di lavoro che nel triennio 2024 – 2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto uno sgravio contributivo totale. L’esonero contributivo è riconosciuto, a partire dalla data di assunzione, per:
- 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato;
- 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato
- 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Dal 1° gennaio 2024 è istituito il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Ha lo scopo di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
Il Fondo finanzia iniziative per:
- potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola (infanzia, primaria e secondaria);
- promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione;
- inclusione lavorativa e sportiva;
- turismo accessibile;
- iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- promozione della inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia.
MODIFICA DELLE ALIQUOTE IRPEF E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO
In attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, il Decreto 216/2023, ha modificato gli scaglioni di reddito, le aliquote e le detrazioni fiscali per la determinazione delle imposte dovute dalle persone fisiche.
Pertanto, dal 1° gennaio 2024, gli scaglioni IRPEF diventano 3 con le seguenti aliquote:
- fino a 28.000,00 euro – 23%;
- da 28.001,00 euro e fino ai 50.000,00 – 35%;
- oltre 50.000,00 euro – 43%.
Viene poi elevata la detrazione spettante per redditi non superiori a 15.000,00 euro con un sistema di calmierazione per garantire il diritto al trattamento integrativo.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI
Rimane solo nell’anno 2024 l’incentivo per l’assunzione dei giovani lavoratori e lavoratrici rivolto ai datori di lavoro che impiegano under 30. Consiste in un esonero contributivo del 50 per cento per 3 anni, nel limite di 3.000 euro annui.
I bonus assunzione per under 36, donne svantaggiate e assunzioni beneficiari del reddito di cittadinanza, scaduti il 31 dicembre 2023 non sono stati rinnovati.
BONUS PER PREMIO ASSUNZIONI 2024
Venendo meno l’incentivo previdenziale under 36 e l’esonero totale in caso di assunzione di donne svantaggiate e l’agevolazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza, hanno approvato il bonus per premio assunzioni che è una agevolazione solo fiscale per le assunzioni a disposizione dei datori di lavoro.
Spetta:
- ai titolari di reddito d’impresa;
- alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.
Le agevolazioni saranno realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.
La deduzione è pari:
- al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
- al 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”.
I lavoratori svantaggiati sono:
- persone con disabilità;
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Presupposti:
- aver svolto l’attività almeno 365 giorni nell’anno 2023 e devono trovarsi in condizioni
- di normale operatività;
- numero di dipendenti a tempo indeterminato 2024 superiore a quello del 2023;
- numero totale dei dipendenti 2024 superiore a quello medio del 2023.
Agevolazione:
- maggiorazione figurativa del 20% o 30% al costo del lavoro. Il costo dell’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico. Gli incentivi, dunque, premiano i datori di lavoro che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, ancora di più se appartenenti alle categorie più fragili.