Il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) è stato convertito nella legge 108/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio, e contiene un sostanzioso pacchetto di norme dedicate al superbonus:
● viene ammessa la CILA in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici;
● viene “sterilizzata” la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, stabilendo che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;
● il decreto convertito chiarisce che «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
● si allunga da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;
● per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile – ai fini dell’agevolazione prima casa – non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».