Quali i requisiti da controllare sui Dispositivi Medici alla luce della nuova Direttiva europea?

Un certo numero di Dispositivi di protezione monouso presenti nell’ambulatorio del dentista vengono utilizzati sia come Dispositivi Medici, sia come Dispositivi di protezione individuale.

Tra i due gruppi esiste una tale differenza,  dipendente dalla loro destinazione d’uso indicata dal fabbricante,  da essere soggetti a due Regolamenti/Leggi EU differenti. 

I Dispositivi Medici, sterili o non sterili, sono indossati dallo staff sanitario durante gli interventi clinici al fine di garantire al paziente la prevenzione delle infezioni da parte degli operatori. I Dispositivi di protezione Individuale sono invece progettati e fabbricati per essere indossati, o tenuti,  dall’operatore per proteggersi da uno o più rischi per la salute. Considerando che le regole tecniche (standards)  alle quali i due gruppi di  Dispositivi fanno riferimento sono differenti, non è affatto scontato che un Dispositivo Medico possa svolgere anche le funzioni di un Dispositivo di Protezione Individuale, o viceversa.

Nonostante questa sostanziale differenza, si assume frequentemente nella pratica quotidiana che molti di questi Dispositivi possano proteggere operatore e paziente in egual misura, ignorando la destinazione d’uso per la quale sono progettati: guanti da visita e camici chirurgici sono tra gli esempi più comuni di  questa bivalenza, solo arbitrariamente supposta.  La bivalenza diventa tuttavia reale se i Dispositivi hanno dichiaratamente una duplice funzione perché sono conformi contemporaneamente ad ambedue i Regolamenti ( EU) sui Dispositivi Medici ( 745/2017) e sui   Dispositivi di protezione Individuale ( 425/2016).

Occorre quindi verificare che le etichette delle confezioni  di questo tipo di Dispositivi bivalenti, pur caratterizzate da un solo Marchio CE,  riportino l’indicazione dei due Regolamenti ai quali il prodotto è conforme.  E’ importante anche controllare quale sia la normativa sui Dispositivi Medici che viene applicata, poiché il nuovo Regolamento, dopo un lungo slittamento, ha di fatto abrogato la vecchia Direttiva 93/42 dal 26 maggio 2021:  

i numerosi Dispositivi che  fanno ancora riferimento alla vecchia Direttiva devono pertanto essere considerati fuori norma. 

Altri requisiti che possono essere facilmente controllati dall’utente sulle etichette/ confezioni, sono l’indicazione inequivocabile della data limite di utilizzazione, i numeri di lotto e serie e il nome, con indirizzo, del fabbricante o , se questo è extra comunitario, del suo  mandatario presso la Comunità Europea.

Alessandro Pala 
Chimico, consulente scientifico ANDI