In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, la CNFC ha autorizzato il recupero fino a 150 crediti ECM non acquisiti nel triennio 2014/2016 durante l’intero triennio 2017/2019.
Permane naturalmente anche l’obbligo formativo di 150 crediti per il triennio 2017/2019, ma sarà possibile “spostare” sul triennio precedente fino a 150 crediti ECM acquisiti in eccedenza.
I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.
Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale Co.Ge.A.P.S., dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
Istruzioni pratiche per effettuare lo spostamento dei crediti ECM
A seguire la procedura per lo spostamento dei crediti ECM conseguiti nel 2017/2019 nel triennio 2014/2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio:
- Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
- Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
- Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2014/2016 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare in tale triennio;
- Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area “Dettagli professionista”, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
- Crediti individuali;
- Crediti mancanti;
- Esoneri ed esenzioni;
- Spostamento crediti;
Cliccare sulla voce “Spostamento crediti“.
Nella schermata successiva “Gestione spostamento crediti”, preceduta da una breve spiegazione, è presente la voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata: “Dal 2017/2019 al triennio 2014/2016. Si aprirà quindi la schermata “Dettagli professionista: Partecipazioni ECM” dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM del triennio 2017/2019. Per i professionisti sanitari che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2019 per colmare il fabbisogno 2014/2016, al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna “Sposta” dove viene indicato se i crediti sono spostabili. Se i crediti sono spostabili si riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2014/2016. E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.
La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal Professionista interessato nella modalità online e non tramite email. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. non esegue questa procedura su richiesta e la stessa deve essere applicata esclusivamente ed autonomamente dal singolo sanitario con il sistema online.
AUTOFORMAZIONE
L’attività di Autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM e privi dei test di valutazione dell’apprendimento.
L’attività di Autoformazione dà diritto a 1 credito per ogni ora di impegno formativo autocertificato.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di Autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Quindi se l’obbligo formativo è pari a 150 crediti, l’Autoformazione per il triennio 2017/2019 non può superare 30 crediti ECM.
Se l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 è eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni ad esempio a 120 crediti, l’Autoformazione non può superare 24 crediti ECM.
Istruzioni pratiche per effettuare l’AUTOFORMAZIONE
A seguire la procedura per registrare i crediti:
- Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
- Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
- Nell’area “Dettagli professionista”, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
• Crediti individuali;
• Crediti mancanti;
• Esoneri ed esenzioni;
• Spostamento crediti; - Entrare nella funzionalità dedicata all’inserimento dei Crediti individuali e selezionare la voce “Inserisci crediti Autoformazione”.
- Cliccando sulla voce “Crediti Autoformazione dal triennio 2017/2019” si aprirà una schermata self provisioning per inserire la richiesta.
Si dovrà quindi compilare la schermata (campi contrassegnati dall’asterisco obbligatori).
Le informazioni da indicare sono le seguenti:
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- Data inizio e data fine dell’attività di autoformazione
- Obiettivo formativo dell’attività, che è sempre univoco e da selezionare tra quelli definiti dalla normativa
- Ore impegnate nello studio del materiale oggetto di autoformazione
- Tipo di autoformazione (materiali durevoli/letture scientifiche)
- Descrizione del materiale oggetto di autoformazione (ad es. titolo/autore/editore del testo studiato)
- Professione e disciplina del professionista
Le informazioni che il Professionista inserisce nei campi verranno riversate in un’autocertificazione, generata automaticamente dal sistema, che il Professionista può scaricare nella schermata successiva. L’autocertificazione dovrà comunque essere datata e firmata, con firma autografa o digitale.
Oltre all’autocertificazione, dovrà obbligatoriamente essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità (in formato.pdf).
L’attribuzione dei crediti ECM avviene successivamente alla validazione delle singole istanze inoltrate dal professionista, nel proprio profilo Co.Ge.A.P.S., da parte dell’Ordine o del Co.Ge.A.P.S.
Il professionista, una volta inserita la richiesta, dovrà attendere alcuni giorni per la validazione o il rifiuto della stessa da parte di un operatore affinché l’attività sia effettiva e visibile nel suo riepilogo delle partecipazioni ECM.
Nel caso in cui la richiesta non fosse corretta o completa, il Co.Ge.A.P.S. può rifiutarla, motivando il rifiuto nell’apposito riquadro delle note.
Sarà cura del Co.Ge.A.P.S. comunicare al professionista l’esito negativo della richiesta e fornire indicazioni su come procedere al corretto inserimento.
Quando invece la richiesta viene validata, l’inserimento è effettivo, e i crediti si vanno ad aggiungere nel prospetto delle partecipazioni ECM del professionista.
Come tutti gli altri crediti ECM, anche i crediti per attività di autoformazione, se dovessero rientrare in un periodo di esenzione, non sarebbero più conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del Professionista.