Il Ministero del Lavoro ha aggiornato in data 11 agosto le norme che riguardano le misure di quarantena, isolamento e riammissione in servizio o al lavoro, sulla base dei risultati della campagna vaccinale e dell’avanzare della variante Delta, che in Italia è ormai prevalente.
Le principali novità esposte nella circolare riguardano la distinzione:
- tra persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (due dosi o dose unica nei casi previsti) e persone che non lo hanno completato;
- le misure e i giorni di isolamento o quarantena a seconda della variante del virus che il soggetto abbia contratto.
- la definizione di contatto che viene distinto in due variabili specifiche:
Contatto «ad alto rischio» o «contatto stretto» è chi ha avuto un contatto faccia a faccia con un caso Covid entro 2 metri per più di un totale di 15 minuti oltre un periodo di 24 ore (anche non consecutive);
-chi ha avuto un contatto fisico con un caso;
-chi ha avuto un contatto diretto con secrezioni infettive (ad esempio tosse);
-chi si è trovato in un ambiente chiuso (famiglia, classe, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o in viaggio con un caso Covid da più di 15 minuti, i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso, i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto;
-un operatore sanitario o assistenziale che assiste direttamente un caso Covid o un operatore di laboratorio che manipola campioni da un caso Covid senza DPI consigliati o con possibile violazione dei DPI o igiene delle mani;
In particolare, la circolare riporta il seguente passaggio di specifico interesse per la categoria:
“Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19, indipendentemente dal fatto che abbiano oppure no completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.“
Contatto «a basso rischio» è invece chi ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni provvisto di DPI raccomandati, tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sono contenute nella comunicazione n.174 FNOMCeO dove, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi, viene ribadito quanto già affermato nella circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” trasmessa mediante comunicazione n. 169 del 5.8.2021.
Pertanto, fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA,
anche per il monitoraggio delle stesse.
Viene infine ribadito nel documento che l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” dispone che:
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, (nelle farmacie, nelle parafarmacie) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle (prestazioni lavorative dei soggetti) obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”. Il comma 2 stabilisce altresì che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.