La versione definitiva del decreto legislativo dedicato all’attuazione della prima fase della revisione del modello di imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega per la riforma fiscale, contiene una positiva sorpresa.
Contrariamente alla versione precedentemente circolata in bozza (Vedi QUI), infatti, il testo “bollinato” prevede che la detrazione delle spese sanitarie prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sia esclusa dal novero delle detrazioni per le quali viene prevista una specifica stretta nel caso di utilizzo da parte di contribuenti con redditi superiori a 50mila euro.
Vengono invece confermate le altre misure, dal taglio di 2 punti dell’aliquota del secondo scaglione Irpef all’incremento della no tax area per i lavoratori dipendenti.
In buona sostanza, quindi, il decreto prevede, per il solo 2024, tre specifiche novità in tema di Irpef:
- l’incremento di 75 euro della detrazione sui redditi di lavoro dipendente fino a 15mila euro;
- l’applicazione dell’aliquota del 23% sui primi 28mila euro di reddito imponibile (Vedi QUI);
- l’introduzione di una franchigia di 260 euro su alcune specifiche detrazioni godute dai contribuenti con redditi superiori a 50mila euro.
Quest’ultima disposizione, come accennato, è stata rivista dal Governo: se nella bozza di decreto la franchigia avrebbe trovato applicazione su tutte le detrazioni fissate al 19%, nella versione ufficiale “bollinata” vengono fatte salve quelle afferenti alle spese sanitarie.
In buona sostanza, le persone fisiche con redditi superiori a 50mila euro nel 2024 sconteranno una franchigia di 260 euro sulle seguenti detrazioni:
- quelle fissate al 19%, eccettuata quella afferente alle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- le erogazioni liberali a favore di ONLUS e di iniziative umanitarie, religiose o laiche;
- le erogazioni liberali a favore di partiti politici;
- le erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore;
- i premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi.
Le spese sanitarie, quindi, rimangono detraibili al 19% per la parte che eccede l’attuale franchigia di 129,11 euro (le vecchie 250mila lire) fissata dall’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, indipendentemente dall’ammontare del reddito di chi se ne avvale.
In altre parole, riguardo alle detrazioni al 19%, mentre i contribuenti con redditi fino a 50mila euro continueranno a beneficiarne secondo le regole attualmente in vigore, coloro che dichiarano redditi superiori a tale soglia nel 2024 applicheranno due diverse franchigie:
- 129,11 euro sulle detrazioni afferenti alle spese sanitarie;
- 260 euro sulle altre tipologie di detrazioni.
Occorre infine considerare che, dal periodo d’imposta 2020, la maggior parte delle detrazioni al 19% contenute nell’articolo 15 del TUIR è goduta in misura ridotta dai contribuenti con redditi superiori a 120mila euro e viene preclusa al raggiungimento di 240mila euro di reddito.