L’articolo 5, comma 1 lettera d) della bozza di disegno di legge delega per la riforma fiscale all’esame del Parlamento prevede la revisione della disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria. I criteri direttivi fissati nel testo si articolano in 10 specifici punti, l’ultimo dei quali viene espressamente dedicato agli “enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
Si tratta, in buona sostanza, delle Casse di previdenza autonome dei liberi professionisti, per le quali viene prevista una modifica del sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti. In altre parole, l’intento del Governo è intervenire sull’annosa questione della doppia imposizione su tali rendimenti.
Come noto, infatti, le Casse investono le somme (contributi) versate dagli iscritti generando rendimenti che poi andranno a comporre la futura pensione dei professionisti. Per tale ragione, la tassazione di tali rendimenti viene normalmente posticipata al momento della percezione dell’assegno pensionistico, come previsto nel modello EET (esenzione dei contributi versati, esenzione del rendimento realizzato, tassazione della pensione), garantendo in tal modo un’unica imposizione sulle somme in oggetto.
In Italia, invece, i rendimenti subiscono una doppia tassazione: una prima volta nel momento dell’effettiva maturazione, una seconda all’atto dell’erogazione della pensione. Si tratta del cosiddetto modello ETT (esenzione dei contributi versati, tassazione del rendimento realizzato, tassazione della pensione), adottato all’interno della UE soltanto da tre Paesi.
Come se non bastasse, il meccanismo della doppia tassazione si fonda su un modello ulteriormente penalizzante: infatti, come evidenziato dalla relazione accompagnatoria del disegno di legge, “i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria conseguiti dalle casse previdenziali, a legislazione vigente, sono soggetti a un prelievo a monte di tipo definitivo con aliquota pari al 26 per cento”, ben 6 punti in più rispetto a quelli previsti per la previdenza complementare.
Il “corto circuito” di un sistema che tassa maggiormente la previdenza obbligatoria (dei professionisti) rispetto a quella di secondo pilastro.
Tale problematica viene finalmente affrontata dalla delega fiscale, nel passaggio in cui viene prevista l’applicazione di un’imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria.
Al momento, quindi, in attesa di assistere al varo dell’apposito decreto delegato che dovrà regolare i dettagli della fattispecie, sembra che si sia scelto di attestarsi su una posizione intermedia: mantenimento del modello ETT (doppia tassazione) e abbassamento dell’aliquota d’imposta.