Il passaggio del disegno di legge sulla riforma fiscale alla Camera dei Deputati ha visto l’approvazione di alcuni rilevanti emendamenti: se l’impianto della delega resta sostanzialmente confermato, agli addetti ai lavori non sfugge come alcune previsioni siano state oggetto di cambiamenti significativi. Tra queste la flat tax incrementale, fattispecie che rispetto al testo originario, che ne prevedeva la conferma per professionisti e imprenditori e l’estensione – seppure in una forma diversa – ai dipendenti, esce ridimensionata dai lavori parlamentari.
In buona sostanza, infatti, se la versione entrata alla Camera fissava tra gli obiettivi della riforma l’implementazione a regime di una imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali sul maggiore reddito prodotto da imprenditori e professionisti rispetto a quello del periodo precedente – richiamando il medesimo modello di flat tax incrementale in vigore per l’anno d’imposta 2023 – il testo uscito dalla Camera contempla una semplice “valutazione, anche ai fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. In altre parole, quindi, la flat tax incrementale per professionisti e imprenditori passa dallo status di elemento certo della riforma fiscale a mera eventualità.
A dire il vero, tuttavia, considerando che la stessa delega prevede, tra gli obiettivi di medio/lungo periodo, la transizione dell’attuale modello di imposizione dei redditi delle persone fisiche verso un sistema ad aliquota unica, la scelta di non puntare sulla flat tax incrementale potrebbe essere coerente con tale contesto.
Un cenno, infine, meritano i redditi incrementali prodotti dai lavoratori dipendenti, per i quali il testo originario del disegno di legge delega contemplava l’implementazione di un apposito regime agevolato. Anche su tale fattispecie l’intervento emendativo è stato radicale: la norma uscita dalla Camera, infatti, prevede l’introduzione di una specifica imposizione sostitutiva di IRPEF e addizionali sulle tredicesime mensilità, sulle retribuzioni erogate a titolo di straordinario eccedenti una determinata soglia e sui premi di produttività.