L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 458 (Vedi QUI) e n. 459 (Vedi QUI) del 10 novembre 2023 – Articolo 27 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decontribuzione Sud). Articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Detassazione COVID-19). Non applicabilità in merito al parziale esonero contributivo afferente ai rapporti di lavoro dipendente svolti in sedi di lavoro ubicate nelle regioni del Sud Italia (cosiddetta “Decontribuzione Sud”) contenuto nella riforma fiscale.
Le predette risposte a interpello affrontano la medesima fattispecie, ovvero la disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap della decontribuzione sul costo del lavoro dei lavoratori dipendenti che svolgono le proprie prestazioni presso sedi di lavoro ubicate in regioni del Sud Italia.
Prima di esaminare i due documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno soffermarsi sulla disciplina dell’agevolazione, che nasce all’interno della normativa di sostegno agli operatori economici varata nel periodo emergenziale Covid-19. La norma originaria, infatti, è contenuta nel decreto legge n. 104/2020, il cui articolo 27 introduce e disciplina un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso sedi di lavoro ubicate in regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La misura, che inizialmente era stata prevista soltanto per l’ultimo trimestre del 2020 è stata successivamente prorogata anche per gli anni successivi, prevedendo un progressivo calo dell’intensità dell’agevolazione. In buona sostanza, quindi, la decontribuzione opera:
- sul 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- sul 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- sul 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero contributivo dal primo ottobre 2020 al 30 giugno 2021 è stato concesso grazie all’autorizzazione della Commissione Europea nell’ambito del Temporary Framework Covid-19; mentre quello relativo al periodo dal primo luglio 2021 al 31 dicembre 2029 viene concesso previa specifica autorizzazione della Commissione Europea nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato. Al momento la misura è stata già autorizzata dalla Commissione Europea, con una serie di successive decisioni, fino alla data del 31 dicembre 2023.
Possono quindi beneficiare della Decontribuzione Sud i datori di lavoro privati, compresi coloro che esercitano attività professionali, sia in forma singola che di studio associato che di società tra professionisti (STP).
Fatte queste premesse, si passa all’esame dei due interpelli, che presentano la medesima richiesta. Entrambi gli istanti, infatti, sostengono che l’agevolazione non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (e del valore della produzione ai fini Irap) dei beneficiari.
La non imponibilità di detta agevolazione, secondo gli istanti, deriverebbe dal disposto dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020 (cosiddetto decreto Ristori) che testualmente prescrive che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive …”.
La risposta dell’Agenzia, molto articolata, prende le mosse da una ricognizione puntuale della normativa e dei documenti di prassi già pubblicati dall’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia, in particolare, si sofferma sull’interpretazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, evidenziando che tra i presupposti della norma vi è l’erogazione di contributi e indennità “in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19”. In merito l’Agenzia specifica che la ratio della norma è “evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID19 (…) vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei contributi stessi”.
Prendendo in esame la fattispecie oggetto delle due istanze d’interpello, l’Agenzia osserva come la Decontribuzione Sud non possa essere configurata quale “contributo”, poiché determina “una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro”. In tal caso, secondo l’Agenzia, la non imponibilità prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020 non può trovare applicazione, “poiché altrimenti si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con l’esonero contributivo qui in esame …”.
Infine, l’Agenzia precisa che l’agevolazione prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020 non troverebbe comunque applicazione in relazione alla decontribuzione goduta a partire dal primo luglio 2022, venendo a mancare l’altro presupposto richiesto dalla norma, ovvero che il beneficio risulti erogato “in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica daCOVID19”.