Non so se è il caso di dire che la nostra categoria si è trovata tra capo e collo la gestione del profilo delle ASO. Sento però molti colleghi che si lamentano per il fatto di non potere più scegliere liberamente chi assumere – penso a familiari piuttosto che conoscenti – e immagino che si possano evidenziare criticità nella reperibilità di una figura professionale formata.
Altri ancora sono preoccupati del fatto che dovranno rinunciare alla collaborazione di uno o più dipendenti – che ancora non hanno maturato i requisiti per vedersi riconosciuto il profilo – per molte ore; oltre al fatto di dovere fare fronte, probabilmente, alle spese della formazione.
Infine qualcuno sostiene che questa nuova categoria si organizzerà sindacalmente e porrà in essere vertenze di carattere economico e col tempo avanzerà richieste di “emancipazione”.
Faccio miei questi malumori, verso le cui motivazioni nulla posso eccepire né cambiare nei fatti.
Il compito immediato di ANDI è quello di provvedere ad approntare un contratto di lavoro equo che tuteli il datore di lavoro odontoiatra: il CCNL per i dipendenti degli studi professionali siglato da Confprofessioni, fra le cui figure è compresa quella delle ASO, è scaduto nel marzo scorso ed è in via di nuova scrittura.
Particolare attenzione è stata sollecitata nella valutazione delle mansioni dell’ASO rispetto alle attribuzioni riservate alle nuove figure professionali infermieristiche iscritte all’Albo (L. Lorenzin) sia riguardo il “diretto” coinvolgimento nell’assistere l’odontoiatra alla poltrona.
Stiamo valutando la possibilità di certificare il nuovo contratto (procedura introdotta dal d. lgs. n. 276/2003 e aggiornata dalla L. 183/2010) tramite il rilascio di un provvedimento che attesti l’esatta corrispondenza tra qualificazione formale del contratto e il suo contenuto effettivo.
Il vantaggio possibile risiede nel fatto che un contratto che sia stato certificato, fino all’emanazione di un’eventuale pronuncia giudiziale, non offre la possibilità per i servizi di vigilanza (ispettorato del lavoro, INPS ecc.) di irrogare sanzioni.
All’interno della prossima Commissione Sindacale Nazionale ci confronteremo sulla opportunità e sui modi di intervenire come associazione nella formazione del nuovo soggetto, compito che ritengo irrinunciabile.
Corrado Bondi
Di seguito per approfondire la tematica normativa, il punto della situazione a cura del Dott. Fabio Scaffidi che ringrazio per il contributo.
Il 2001 è la data in cui storicamente si comincia ad identificare un nuovo profilo professionale denominato A.S.O. (Assistente di Studio odontoiatrico), infatti il 9 gennaio di quell’anno viene siglato un protocollo d’intesa per il profilo e la qualifica professionale dell’A.S.O. le cui organizzazioni firmatarie erano ANDI con il nostro Presidente Nazionale dott. Paolo Amori ed i rappresentanti sindacali di riferimento dei settori terziario e servizi di CGIL-CISL-UIL.
L’accordo fu inserito nel CCNL per l’area professionale odontoiatrica e rimase latente, senza ulteriori approfondimenti per altri 17 anni.
In questo lasso di tempo diverse Regioni hanno approvato in modo isolato ed autonomo un proprio percorso formativo e professionalizzante, particolarmente impegnativo, tuttavia non obbligatorio ai fini dell’esercizio di quel ruolo lavorativo.
A titolo d’esempio, il percorso formativo valido e riconosciuto in Regione Lombardia ad oggi resta il corso ASO di 1000 ore erogato dagli Enti accreditati secondo il decreto n.6481 del 14/06/2007.
Il 23 novembre 2017 la Conferenza Stato Regioni riprende e definisce i termini dell’antico testo del 2001 con l’accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e per la disciplina della relativa formazione.
Clicca qui per leggere l’accordo.
Tale accordo individua la figura ed il profilo dell’ASO (art.1); stabilisce l’obbligatorietà della formazione primaria e di aggiornamento (art.2); definisce i contesti operativo e relazionale con le relative attività e competenze di questo lavoratore (artt.3-4-5); indica i requisiti di accesso (art.6) (che in questa stesura ci sembrano molto generici), l’organizzazione didattica (art.7): il corso dovrà avere una durata complessiva non inferiore alle 700 ore (300 teoriche e 400 di tirocinio) e dovrà essere compiuto in un tempo non superiore ai 12 mesi.
Gli articoli successivi normano le modalità del tirocinio (art.9) e l’esame finale con rilascio di un attestato di qualifica professionale valido in tutto il territorio nazionale (art.10).
Fondamentale è l’esenzione dal conseguimento dell’attestato per coloro che (alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.14, comma 3 dell’Accordo del 23 novembre 2017) abbiano o abbiano avuto un inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e possano documentare un’attività lavorativa, anche svoltasi e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto (art. 11).
Altrettanto importante è il riconoscimento dei crediti formativi e di quelli pregressi (art.12) lasciando però alle Regioni ed alle Province autonome il compito di definire in modo più compiuto questi aspetti.
L’art.13 si occupa della norme transitorie secondo le quali si prevede che alla data di entrata in vigore del Decreto per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente accordo.
Per coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Come stabilito dall’art.14 comma 3 l’accordo è stato recepito con decreto della Presidenza del Consiglio su proposta del Ministero della Sanità il 9 febbraio 2018.
Clicca qui per leggere l’art.14 comma 3.
La data di pubblicazione del decreto in G.U. è il 6 aprile 2018 per cui le Regioni dovrebbero adeguare il proprio ordinamento a quanto previsto dall’accordo, entro il 6 ottobre 2018.
Corrado Bondi
Segretario Sindacale Nazionale ANDI