Alcuni correttivi alla fatturazione elettronica sono stati definiti dal senato con l’approvazione del Ddl di conversione del DL 119/2018 passato ora all’esame della camera. L’ultimo emendamento approvato propone l’esonero dall’obbligo per gli operatori sanitari, soggetti individuati dall’art. 3 comma 3 DLgs 175/2014 e dal DM 1/09/2016. Tra i soggetti individuati dall’art.3 comma 3 DLgs 175/2014 rientrano, tra gli altri, gli iscritti all’albo dei medici chirurghi ed odontoiatri così come i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari.
L’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
Rimangono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che hanno aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati: regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011 o quello forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ed 89 della Legge 190/2014, con la novità contenuta nel DDL 2019 che ampia i forfetari con volume d’affari fino ad euro 65.000,00.
Alcuni scenari possibili per gli operatori sanitari dal 1/1/2019
- Regimi agevolati continueranno ad emettere fattura cartacea e riceveranno sia fattura cartacea, da altri regimi agevolati, sia fattura elettronica. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che questi soggetti non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, se non comunicano al cedente /prestatore la Pec o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche
- tutti gli altri soggetti sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica con riferimento alle fatture inviate al Sistema Tessera Sanitaria; emetteranno fattura cartacea per quelle non tracciabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (i pazienti potranno chiedere copia cartacea anche per le fatture inviate al Sistema tessera sanitaria) e riceveranno fatture elettroniche e fatture cartacee dai regimi agevolati.
- I fornitori esteri continueranno ad inviare fatture cartacee a tutte le partite IVA italiane, indipendentemente dal fatto che queste siano obbligate o meno alla fatturazione elettronica.
C’è decisamente ancora poca chiarezza in merito a diverse problematiche, una per tutte quella relativa alle fatture emesse ai pazienti, che non transitano però sul sistema tessera sanitaria per dissenso all’invio espresso esplicitamente dal paziente stesso. Il Garante ha evidenziato rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali, sostenendo che non siano state adottate le misure tecniche ed organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, a tutela dei diritti degli interessati.
Si attendono regolamenti attuativi e/o circolari esplicative al fine di poter fugare ogni dubbio operativo.