Con il DL 79/2018, pubblicato il 28 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, è stato rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
In sostanza, fino al 31 dicembre 2018:
Pur restando ferme le regole “tradizionali” di documentazione degli acquisti di carburante (tramite CARTA CARBURANTE) , è confermata comunque la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della deducibilità del costo ,che della detrazione ai fini IVA.
In sostanza, i soggetti passivi che acquistano benzina e gasolio nell’ambito della loro attività professionale, imprenditoriale o artistica, non potranno più procedere al pagamento “in contanti”.
Dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica sostituirà la scheda carburante; sempre dal 1 gennaio 2019 la deducibilità del costo di acquisto dei carburanti per autotrazione e la detraibilità dell’Iva saranno condizionati dalla tracciabilità del pagamento ( tracciabilità del pagamento già obbligatoria carburante L’insieme delle comunicazioni non fa venire meno però, ulteriori obblighi che erano previsti nella legge 27 dicembre 2017 n° 205):
Sparirà la carta carburante , rimane confermata comunque la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della deducibilità del costo ,che della detrazione ai fini IVA.
In sostanza, i soggetti passivi che acquisteranno benzina e gasolio nell’ambito della loro attività professionale, imprenditoriale o artistica, continueranno a non poter più procedere al pagamento “in contanti”.
I Soggetti passivi Iva dovranno comunicare i propri dati anagrafici e fiscali presso gli impianti di distribuzione, si consiglia di munirsi del QR-code che consente alla controparte di acquisire direttamente tutti i dati necessari per il ricevimento della fattura elettronica.
Tra le diverse modalità di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione troviamo il “netting” , contratto di somministrazione di prodotti petroliferi stipulato tra il gestore e la propria compagnia petrolifera . tale somministrazione è effettuata dal gestore direttamente all’utente che utilizza, per pagamento apposite carte aziendali fedeltà. Il contratto di netting non escludela coesistenza di più metodi di pagamento per il rifornimento di carburante.