In attesa dell’appuntamento con Telefisco, la cui trasmissione è prevista il 30 gennaio, è oggi possibile una disamina attendibile delle novità relative al D.L n. 124 del 26ottobre 2019 convertito, con modifiche, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (risoluzione Agenzia delle Entrate n.110/E del 31 dicembre 2019).
- Compensazione crediti fiscali: versamenti cpn F24
Il D.L. n.124/2019 ha esteso , “ ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019” (prima scadenza 16 gennaio 2020) l’obbligo di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 o “Bonus Renzi”, quindi non sarà più consentito pagare con “remote banking” o similari le deleghe F24 relative ai contributi e trattenute dipendenti riportanti voci di credito maturati in qualità di sostituto d’imposta.
In conclusione, con il D.L. 124/2019 sono state modificate le regole operative di presentazione dei modelli F24 per cui i titolari di Partita Iva a seconda dell’esistenza o meno, all’interno del modello F24, di una qualsiasi compensazione, indifferentemente dal saldo del modello F24 (a “zero” o diverso da “Zero”) Il contribuente ha a disposizione tre possibili canali di presentazione che devono essere scelti nel rispetto delle Regole sotto riportate:
HOME BANKING | Utilizzabile solo se nel modello F24 non sono presenti compensazioni con crediti . |
FISCONLINE | Utilizzabile se il contribuente ha richiesto, ottenuto ed attivato le credenziali di accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale canale deve essere utilizzato dal contribuente se il modello F24 reca delle compensazioni interne con crediti (indipendentemente dal fatto che la delega rechi un saldo positivo o un saldo pari a zero) e il contribuente vuole procedere in autonomia senza incaricare il proprio commercialista o consulente del lavoro. Ovviamente è possibile pagare con Fisconline anche i modelli F24 privi di compensazioni. |
ENTRATEL | Il Contribuente ha affidato la trasmissione del modello F24 ad un Intermediario abilitato (Commercialista o Consulente del lavoro) |
Tale modalità di invio dei pagamenti favorisce i controlli preventivi dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’effettiva spettanza dei crediti indicati sul modello F24. La procedura consente, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvo quelli maturati in qualità di sostituti d’imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni prive del Visto di conformità.
Novità Legge di bilancio 2020
- IVA. non ci sarà alcun aumento delle aliquote Iva per l’anno 2020; per l’anno 2021 si prevede un aumento dell’Iva ridotta dal 10% al 12% ed un aumento dell’Iva ordinaria dal 22% al 25% e fino al 26,5% a decorrere dal 2022;
- Deducibilità IMU immobili strumentali: a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e dal reddito professionale si applica nella misura del 60%; per il 2021 la deducibilità rimarrà del 60% per raggiungere la deducibilità del 100% dal 2022;
- Cedolare secca: dal 2020 cessa la cedolare secca sui negozi; la cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato rimane al 10%;
- Bonus edilizi: prorogate per il 2020 le detrazioni per le spese di ristrutturazione, acquisto mobili e grandi elettrodomestici e di riqualificazione energetica. In materia di riqualificazione energetica degli edifici è stato previsto che con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengano ridefiniti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficeranno delle agevolazioni;
- Bonus facciate. Spetta la detrazione pari al 90% per l’anno 2020; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo. Includerà le manutenzioni ordinarie, ma limitata agli immobili residenziali localizzati nei centri storici, artistici o di particolare pregio ambientale e nelle zone già urbanizzate. Saranno ammessi anche gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna ma solo sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- Regime forfettario: viene confermato per il 2020, modificandone però i requisiti d’accesso. Per valutare se il contribuente può essere “un forfettario” nel 2020 occorre basarsi sui dati del 2019. Sono ammessi al regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se al contempo, nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori ad euro 65.000,00 ; hanno sostenuto spese per ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000,00 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, lavoro a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati; hanno percepito, nell’anno 2019 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. pensioni), non eccedenti l’importo di euro 30.000,00. Sono altresì esclusi gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone ed associazioni o a imprese famigliari di cui all’art. 5 del Tuir.; gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Con riferimento alle partecipazioni in società di persone, è stato chiarito che la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda a rimuoverla. La partecipazione in società per azioni e cooperative non influisce sul regime forfettario. Viene abrogata la flat tax che avrebbe permesso ai soggetti con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi dell’imposta sostitutiva del 20% ad euro 100.000,00. Aderendo alla fatturazione elettronica (facoltativa) i contribuenti in regime forfettario beneficiano di un minor termine di decadenza dall’accertamento, che viene ridotto di un anno.;
- Tracciabilità: il godimento della detrazione del 19% prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative è subordinato al pagamento con strumenti tracciabili. Tutte le spese che danno luogo alla detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi (es: spese odontoiatriche) dal 2020 non potranno più essere detratte se effettuate con pagamento in contanti, pena la perdita della detrazione. La norma non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
- Super e iper ammortamento: dal 2020 il super e l’iper ammortamento verranno eliminati e saranno sostituiti con un credito d’imposta. In base al tipo di investimento è previsto una percentuale diversa di credito d’imposta: 40% o 20% per investimenti di beni strumentali relativi ad industria 4.0 in base all’importo investito; 15% per investimenti in servizi e software digitali, 6% per investimenti in beni e servizi diversi dai precedenti.
In particolare il precedente super-ammortamento che prevedeva la detrazione del 130% del valore del bene ammortizzabile è stato sostituito da un credito imposta, valido anche per i contribuenti in regime forfettario, del 6% annuo.