Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1
Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del “caso indice” in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l’estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.
Rilevata pertanto la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di
contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Preso atto dell’evolversi
della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai
sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50
D.L. 267/2000;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al
comma 1 sono le seguenti:
- Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al
pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; - Chiusura dei servizi
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni
grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle
discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; - Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei
beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia
delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti
o luoghi; - Sospensione di ogni
viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; - Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio
per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure
igieniche per le malattie a
diffusione respiratoria sottoriportate:
- Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e
altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute; - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico; - Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste
persone malate; - Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla
Cina non sono pericolosi; - Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il
Coronavirus COVID 19; - Evitare tutti i contatti ravvicinati;
- Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni
sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il
Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di
base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero
112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.
Le RSA per non autosufficienti devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.
5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale;
6. Deve essere predisposta
dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di
tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;
7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;
Art. 2
(Durata e altre misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Copia del Decreto è trasmessa ai
Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).
Padova, 23 febbraio 2020
Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
Il Ministro della Salute Roberto Speranza