Come può il professionista fare fronte nell’immediatezza alla carenza momentanea di liquidità dovuta al Covid-19?
L’articolo 13 del decreto liquidità ha esteso l’operatività del Fondo centrale di garanzia anche a favore dei liberi professionisti purché la loro attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, senza la necessità di dimostrare la sussistenza del danno daCovid-19 (dichiarazione autocertificata)
La garanzia del fondo è pari al 100% ed i nuovi finanziamenti sono concessi da banche, intermediari finanziari, purché tali finanziamenti
- prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
- abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, comunque non superiore a 25.000,00 euro.