DECRETO RILANCIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.5.2020 – Supplemento Ordinario n. 21, è stato pubblicato il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. Il provvedimento contiene un ulteriore complesso di misure volte a fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che spaziano dalla modifica di alcune disposizioni normative del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto «Cura Italia»), convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2020 all’introduzione di nuove previsioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.

CASSA INTEGRAZIONE

Decreto Rilancio ha previsto un allungamento del periodo di cassa integrazione per Emergenza COVID-19 di ulteriori 9 settimane concesse però in due tranche:

Altre 5 settimane che si aggiungono alle prime 9. Il diritto alle ulteriori 5 sorge solo dopo l’esaurimento delle prime 9.

Le prime 9 settimane e le successive 5 settimane devono essere godute nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

La concessione del nuovo periodo di cassa richiede l’inoltro di una nuova domanda.

Altre 4 settimane, in coda alle 9 + 5, da collocarsi tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

Anche per beneficiare di questo ulteriore periodo di cassa sarà necessario presentare una nuova domanda all’INPS.

La Cassa Integrazione in deroga sarà autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni.

Si precisa, inoltre che il decreto “Rilancio”, disposizione ex novo, ha inserito che la Cassa Integrazione in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro.

Sanando una vera ingiustizia, il Decreto rilancio ha modificato il D.L. 18/2020, prevedendo il diritto al percepimento dell’assegno per il nucleo familiare anche nel corso della sospensione o riduzione lavorativa con conseguente ricorso all’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale.

CONGEDO FIGLI – BONUS – PERMESSI L.104

Congedo figli minori di 12 anni

Il Decreto Rilancio ha previsto un allungamento del periodo di fruizione del congedo per figli minori.

L’iniziale diritto a 15 giorni di astensione dal lavoro è ampliato per complessivi 30 giorni di astensione per genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni. (LIMITE CHE NON ESISTE SE I FIGLI SONO DISABILI).

I 30 giorni potranno essere fruiti nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio in modo continuativo o frazionato.

Durante il congedo, i beneficiari riceveranno un’indennità a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione ed avranno diritto alla contribuzione figurativa per i giorni di godimento del congedo.

Congedo figli minori di 16 anni

I genitori di figli minori di 16 anni, lavoratori del settore privato, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado senza corresponsione di indennità o riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il lavoratore ha diritto ad astenersi solo a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore:

  • beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cigo, cig in deroga, fis, naspi, eccetera),
  • non lavoratore.

Il genitore beneficiario di questo diritto gode anche della conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della sua assenza.

Bonus figli

I lavoratori genitori, in alternativa al congedo, possono richiedere il bonus baby sitter anch’esso modificato dal nuovo decreto che innalza il valore del buono dagli iniziali 600 euro agli attuali 1.200 euro da spendere anche per i centri estivi e i servizi integrativi all’infanzia.

Permessi Legge 104

Ai lavoratori autorizzati al godimento dei permessi ai sensi della Legge 104, il Decreto Rilancio ha previsto altri 12 giorni complessivi da godersi nei mesi di maggio e giugno 2020, oltre ai 3 giorni mensili previsti dalla normativa in vigore.

PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

 Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

A tal fine, i cittadini stranieri devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Prosecuzione della sospensione dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020.

Rientrano i licenziamenti individuali per riduzione del personale e per giustificato motivo oggettivo (per motivi organizzativi e/o economici del datore di lavoro), a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e dal fatto che la motivazione sia diversa dalla crisi per l’emergenza sanitaria da Covid – 19. Nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rientrano anche i cd. Licenziamenti plurimi e cioè effettuati per più lavoratori.  

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVEZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI AI DIPENDENTI

Da Regioni, Camere di commercio ed enti locali aiuti alle imprese, compresi i lavoratori autonomi, per pagare fino all’80% degli stipendi per un anno, con l’obiettivo di evitare licenziamenti causati dal Coronavirus. La norma prevede aiuti sottoforma di  sovvenzioni dirette alle imprese e i lavoratori autonomi, per mantenere i posti di lavoro, pagando fino all’80% dello stipendio per un anno.

Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, comprese le quote contributive e assistenziali e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la crisi Coronavirus.

Gli aiuti saranno concessi alle imprese e lavoratori autonomi di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni particolarmente colpiti dalla pandemia Coronavirus.