Il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso dell’emergenza sanitaria, si è più volte pronunciato in merito alla possibilità di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, utenti e fornitori di aziende e studi privati.
Mentre in un primo momento l’Autorità aveva precisato che la raccolta di dati riferibili a sintomatologia Covid-19 fosse una competenza esclusiva degli operatori preposti alla tutela della salute pubblica, successivamente (tra l’altro, proprio relativamente ad un quesito posto da un Odontoiatra), a fronte del persistere dell’emergenza, ha fornito un’indicazione diversa: legittimando in particolare la raccolta dei dati di Triage anche da parte di datori di lavoro e in genere dei titolari del trattamento verso l’utenza, i dipendenti e i fornitori che devono avere accesso alle sedi aziendali e agli studi medici.
Nell’ambito di tale attività, il Garante ha sottolineato che devono comunque essere rispettati i principi generali del trattamento e, in particolare, quello di “minimizzazione del trattamento” (rendere al minimo le occasioni di utilizzo dei dati personali): pertanto, con riferimento alla conservazione del risultato del rilevamento della temperatura corporea, nel caso del dipendente il titolare potrà annotarla solo qualora sia superiore al livello reputato normale, ed all’unico scopo di spiegare e documentare il motivo che ha impedito l’accesso dell’interessato al luogo di lavoro.
Diversamente qualora l’interessato a cui viene misurata la temperatura corporea non sia un dipendente o collaboratore del titolare bensì un utente (nel caso di specie il paziente) o un fornitore: in nessun caso il dato potrà essere annotato e conservato dal titolare.
Quindi riassumendo il dentista:
- potrà conservare il dato relativo al dipendente solo qualora la temperatura sia tale da impedirne l’accesso allo studio;
- NON potrà conservare il dato relativo alla temperatura corporea di pazienti e fornitori in nessun caso.
Per completezza espositiva si riporta una sezione della FAQ dell’Autorità sul tema (LEGGI QUI ):
“In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.”