Il riscatto consente di aumentare l’anzianità contributiva avvicinando i requisiti per poter richiedere il pensionamento.
Gli iscritti alla Quota B di Enpam possono riscattare fino a 10 anni di attività libero professionale antecedenti l’istituzione del fondo avvenuta nel 1990.
I laureati in Odontoiatria possono altresì riscattare gli anni di iscrizione all’Albo antecedenti il 1995, anno in cui sono stati ammessi alla contribuzione in Enpam.
Alla gestione della Quota B è possibile inoltre riscattare gli studi relativi alla durata legale dei Corsi di laurea e di un solo corso di specializzazione frequentati antecedentemente all’iscrizione al Fondo fino ad un massimo di 10 anni.
Non è consentita domanda di riscatto a chi abbia già presentato domanda analoga presso altro Ente di Previdenza obbligatorio o presso altro Fondo dell’Ente.
Il contribuente in Quota B per poter presentare domanda di riscatto deve essere contribuente ordinario al Fondo con aliquota intera, avere un’iscrizione al Fondo di almeno 10 anni e aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda.
Una volta pervenuta da parte della Fondazione la proposta di pagamento del riscatto richiesto, l’iscritto ha facoltà di aderire in toto o in parte richiedendo un ricalcolo sulla base della diminuzione del periodo che si accetta di riscattare.
Non è possibile presentare domanda di riscatto dopo aver presentato domanda di pensione o se si è stati cancellati o radiati dall’Albo professionale.
L’importo del riscatto è correlato all’età in cui viene fatta domanda, al sesso e all’anzianità contributiva effettiva e perciò, a parità di periodo da riscattare considerato è, ad esempio, tanto più elevato quanto più tardi viene richiesto.
Qualora la proposta pervenuta dalla Fondazione venga rifiutata non è possibile presentare una nuova domanda se non prima di due anni.
Il pagamento del contributo di riscatto avviene in un’unica soluzione ovvero in rate semestrali (comprensive di interessi legali pro tempore vigenti) da versarsi entro il 30/6 e il 31/12 di ciascun anno per un numero di anni massimo pari ad 1,5 volte rispetto al numero di anni da riscattare e comunque entro la data della decorrenza della pensione.
È possibile, qualora lo si desideri, corrispondere degli anticipi una tantum o il saldo anticipato rispetto al pagamento rateale previsto sul montante concordato.
Qualora non si completi il pagamento della somma richiesta verranno contabilizzati ai fini del calcolo della pensione gli importi relativi agli anni o alle frazioni d’anno effettivamente corrisposti.
Nei casi in cui subentri un’inabilità assoluta o il decesso dell’aderente al riscatto e il pagamento non sia stato completato, le prestazioni previdenziali saranno calcolate come se il riscatto fosse stato completato e il dovuto sarà trattenuto dall’importo delle pensioni in una misura non superiore al 20% dell’assegno previsto e al netto degli interessi.
Negli ultimi anni è stato consentito anche agli studenti degli ultimi due anni del corso di laurea di iscriversi alla Quota A Enpam e recentemente si è adottata una ulteriore delibera che consente di valorizzare questa iscrizione ai fini del calcolo dell’anzianità in Quota B consentendo perciò di ridurre l’onere del riscatto limitandolo ai restanti quattro anni della durata legale del corso.
I contributi versati nell’anno solare sono interamente deducibili senza alcun limite di importo.