Ricongiunzione
I liberi professionisti, in accordo con la Legge 45/90, possono effettuare ricongiunzione dei contributi versati presso altri Enti di previdenza alla Quota A del Fondo Generale.
È consentita anche la ricongiunzione del servizio militare, sempre in Quota A, se già riscattato presso altro Ente diverso da Enpam o se accreditato come contribuzione figurativa presso INPS.
È possibile anche la ricongiunzione presso il Fondo Generale Quota A dei contributi versati presso altre gestioni dell’Enpam.
La ricongiunzione avviene a titolo oneroso per i periodi antecedenti il 01/01/2013 e comporta il pagamento di un importo da parte del contribuente comunicato dall’Ente e versabile o per intero o con rateizzazione.
Il mancato versamento comporta rinuncia alla ricongiunzione.
Quando l’importo dei contributi ricongiunti supera l’importo calcolato dall’Ente quale onere per la ricongiunzione il contributo richiesto all’iscritto può essere pari a zero trovando l’Ente medesimo ristoro nel prelievo effettuato sul montante contributivo trasferito.
La ricongiunzione onerosa, consente di avvalersi di requisiti pensionistici e/o di criteri di calcolo più favorevoli rispetto al metodo contributivo che verrebbe applicato in caso di totalizzazione che rappresenta, con il cumulo, una modalità alternativa per poter valorizzare spezzoni contributivi altrimenti perduti.
I benefici attesi dalla ricongiunzione sono:
- Aumento dell’anzianità contributiva e dell’importo della pensione per gli anni o per le frazioni di anno antecedenti la data di iscrizione al Fondo
- Aumento dell’importo della pensione per gli anni o le frazioni di anno coincidenti con gli anni di iscrizione al Fondo
- Gli anni del corso di laurea o di specializzazione già riscattati presso altro fondo e ricongiunti sono utili sia per l’aumento dell’anzianità contributiva che per l’incremento dell’importo della pensione
La ricongiunzione di periodi successivi al 01/01/2013 è priva di oneri per l’iscritto, prevede il trasferimento dei contributi ed il calcolo con il sistema contributivo dell’importo della pensione così come avviene per i contributi versati in Quota A da quella data.
Recentemente il Cda Enpam ha approvato una delibera che consente di valorizzare ai fini dell’anzianità in Quota B i periodi non coincidenti con iscrizione all’Albo ricongiunti in Quota A: la delibera è in attesa dell’approvazione dei Ministeri vigilanti.
Totalizzazione
La totalizzazione, regolata dal DLgs 42/2006, consente di valorizzare contributi accreditati in gestioni differenti unificando i periodi non coincidenti in modo gratuito per ottenere una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun Ente previdenziale coinvolto.
La totalizzazione interessa tutte le Casse e consente di sommare, a differenza della ricongiunzione, anche contributi versati nella gestione separata INPS e consente di utilizzare qualsiasi spezzone contributivo senza limiti minimi di durata di versamento.
Per richiedere la totalizzazione non si deve già essere pensionati in una delle gestioni coinvolte ma è consentito essere titolari di una pensione per superstiti.
Per ottenere la totalizzazione non bisogna aver fatto domanda o aver accettato la ricongiunzione.
Qualora in nessuna delle gestioni non si sia raggiunto il requisito minimo per l’erogazione della pensione di vecchiaia il sistema di calcolo della pensione erogabile sarà di tipo contributivo.
La domanda di totalizzazione deve essere presentata all’ultimo Ente di iscrizione del lavoratore indicando le gestioni coinvolte.
L’Ente coinvolto procederà al controllo dei requisiti sommando i periodi di contribuzione non coincidenti temporalmente.
Il pagamento dell’assegno è effettuato da INPS che riceve dalle gestioni coinvolte mensilmente la quota di pensione rispettiva.
Cumulo
Il cumulo gratuito consente ai soggetti aventi diritto di cumulare i contributi versati in più gestioni
nel rispetto della norma pubblicata sulla Legge di Bilancio per il 2017 (n. 232/2016, art. 1, commi 195-198).
Il cumulo non prevede alcun trasferimento contributivo da una gestione ad un’altra e consente il pagamento di una pensione equivalente alla somma degli assegni maturati presso ogni singola gestione calcolati mediante l’applicazione delle regole rispettive per ogni singolo spezzone contributivo.
Il cumulo non determina il ricalcolo dell’assegno con sistema contributivo.
Hanno diritto a presentare domanda di cumulo tutti i soggetti che abbiano spezzoni contributivi in più Casse e non siano titolari di una pensione presso una di esse.
La domanda va presentata al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento dall’interessato o da un suo superstite presso la Cassa dove si è versato l’ultimo contributo.
La pensione sarà comunque pagata da INPS che ha stipulato apposite convenzioni con le altre Casse di Previdenza Enpam compresa.
Può aderire al cumulo anche chi avesse già iniziato il pagamento degli oneri per una ricongiunzione a patto che non siano stati completamente pagati o già non goda di un trattamento pensionistico chiedendo la restituzione di quanto già versato.
La valutazione di convenienza nella scelta del cumulo gratuito rispetto alla ricongiunzione o alla totalizzazione non può prescindere dall’analisi di ogni singolo caso.