Il 4 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che regola la procedura di verifica e l’invio della comunicazione in caso di insufficiente versamento dei bolli sulle fatture elettroniche. Il contribuente avrà 30 giorni per regolarizzare la sua posizione.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”, entro il 15 aprile 2021, gli elenchi per verificare il bollo dovuto sulle fatture elettroniche (es: fatture vendita beni strumentali; fatture come relatori a convegni; fatture di collaborazione presso altri studi se gli importi risultano superiori ad euro 77,47).
Entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre verranno messe a disposizione dei contribuenti:
- Elenco fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SDI dal 1°gennaio 2021 che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A non modificabile);
- Elenco fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SDI riferite alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2021 che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (elenco B, modificabile) in forza delle istruzioni indicate nel citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
A questo punto il contribuente avrà le seguenti opzioni:
- Non fare niente confermando indirettamente la selezione effettuata dall’Agenzia delle Entratene nell’elenco B con obbligo, conseguente, di versare l’imposta di bollo;
- individuare e selezionare le fatture dell’elenco B per le quali non è ritenuta dovuta l’imposta di bollo o in modalità puntuale o con modalità massiva;
- indicare altre eventuali fatture elettroniche, non inserite dall’Agenzia delle Entrate, per le quali è però dovuta l’imposta di bollo.
Le modifiche sopra citate potranno essere effettuate fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. L’Agenzia delle Entrate ha però concesso un allungamento del termine per le fatture riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre, quindi la scadenza sarà il 30 aprile per il primo trimestre e il 10 settembre (anziché 31 luglio) per il secondo trimestre.
Si potrà modificare l’elenco più volte e solo l’ultima modifica sarà recepita dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione del dovuto. L’imposta potrà essere versata o tramite il sito web nel portale “fatture e corrispettivi”, che calcolerà anche l’eventuale ravvedimento operoso, oppure con modello F24.
Nel caso di ritardato, carente o omesso versamento dell’imposta calcolata in base ai dati confermati o modificati dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione al domicilio digitale dello stesso, tale comunicazione conterrà l’ammontare dell’imposta, della sanzione, e degli interessi; il contribuente avrà 30 giorni per pagare, con la sanzione ridotta ad 1/3, o fornire chiarimenti in merito.
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