l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto di quanto emerso dal Tavolo Tecnico di Odontoiatria del Ministero della Salute, ha chiarito, con i principi di diritto 2 e 3 del 9 febbraio 2021, che fra i beni che possono usufruire dell’IVA agevolata al 5% dal 1 gennaio 2021 ed esenzione fino al 31 dicembre 2021 rientrano anche gli aspiratori ed i tomografi utilizzati dagli Odontoiatri. Regime IVA agevolato dal Decreto Rilancio.
Rimane adesso da risolvere la problematica relativa all’IVA pagata dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D. L. 34/2020) fino al 31 dicembre 2020, non dovuta, e quella pagata dal 1 gennaio 2021 fino al 9 febbraio 2021, non agevolata. Ad oggi non abbiamo né dottrina né giurisprudenza, quindi possiamo solo rifarci agli orientamenti assunti nel passato in tema di IVA non dovuta e alla Legge di bilancio 2019.
Secondo l’orientamento tradizionale (Corte di Giustizia UE, sentenza 26 aprile 2017, C-564/15; Cassazione n. 17984/2016) l’imposta addebitata erroneamente può essere chiesta, in restituzione, all’Amministrazione finanziaria.
Il comma 935 (aggiunto dal D.L. 34/2020) della Legge di Bilancio 2020 così recita: “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatesi prima dell’entrata in vigore della presente legge” così imponendo la portata retroattiva.
La Cassazione con sentenza del 3 novembre 2020 n. 24289, ha preso atto della retroattività ed ha precisato (anche se riferendosi alla detrazione) che l’IVA deve essere stata “erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”.
Tutto sembrerebbe propendere per la possibilità di chiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’IVA indebitamente pagata, nei periodi sopra indicati.