Le misure per i professionisti previste dal Decreto sostegni

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì 19 marzo, ha finalmente varato il tanto atteso Decreto Sostegni, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe rispondere alle aspettative degli operatori economici colpiti dalla crisi.

In particolare viene confermata la misura più attesa del decreto, ovvero la messa in campo di un ulteriore contributo a fondo perduto, analogo a quelli già disposti con la precedente legislazione emergenziale.

La novità rispetto al passato, tuttavia, è di assoluto rilievo: superando la logica dei codici ATECO e della discriminazione tra attività imprenditoriali e professionali, infatti, per la prima volta potranno beneficiare del contributo a fondo perduto anche i liberi professionisti. L’importanza di tale cambio di passo è capitale poiché, considerati i criteri di calcolo, il fondo perduto potrà rivelarsi ben più equo e sostanzioso delle indennità varate dal precedente Governo (600 euro per i mesi di marzo aprile e mille euro per il mese di maggio). Soprattutto, poi, se si considera il potenziamento del fondo per l’esonero dei contributi previdenziali, portato da 1 miliardo a 2,5 miliardi di euro.

Ma andiamo per ordine.

Il contributo a fondo perduto viene concesso a i professionisti, con compensi 2019 inferiori a 10 milioni di euro, che nell’anno 2020 hanno subito, rispetto all’anno precedente, un calo di fatturato di almeno il 30%. In altre parole, quindi, un professionista che nel 2019 ha conseguito un fatturato di 100mila euro, per accedere al contributo dovrà aver realizzato nel 2020 un fatturato non superiore a 70mila euro. Il contributo, in ogni caso, non spetta a coloro che hanno cessato l’attività prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto né a chi l’ha avviata successivamente.

Per determinare l’ammontare del contributo a cui si ha diritto sarà necessario calcolare la differenza tra fatturato medio mensile 2020 e fatturato medio mensile 2019, precisando che per chi ha attivato la partita iva successivamente al primo gennaio 2019 tale differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione.

Sulla cifra ottenuta occorrerà applicare uno specifico coefficiente “dimensionale”, variabile a seconda dell’ammontare dei compensi realizzati nel 2019, ovvero:

  • 60% se tale ammontare non supera 100mila euro;
  • 50% se oltrepassa 100mila euro ma non 400mila;
  • 40% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro;
  • 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Va, infine, tenuto conto del massimale e dei minimali fissati dalla legge: se il contributo assegnato non può superare il valore di 150mila euro, viene previsto che in ogni caso spetta un ammontare minimo di mille e 2mila euro rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In altre parole:

  • un dentista che nel 2019 ha realizzato un fatturato di 84mila euro (7mila euro al mese) e nel 2020 di 48mila euro (4mila euro al mese), determinerà una differenza media mensile pari a 3mila euro (7.000 – 4.000), cui applicherà il coefficiente del 60%, ottenendo un contributo di 1.800 euro (3.000 x 60%);
  • mentre un dentista che nel 2019 ha realizzato un fatturato di 240mila euro (20mila euro al mese) e nel 2020 di 144mila euro (12mila euro al mese), determinerà una differenza media mensile pari a 8mila euro (20.000 – 12.000), cui applicherà il coefficiente del 50%, ottenendo un contributo di 4mila euro (8.000 x 50%).

Per ottenere il contributo, che sarà esente da imposte, sarà necessario presentare una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Altra novità rilevante è la possibilità di “trasformare” il contributo in credito d’imposta: in altre parole, il contribuente potrà scegliere se riceverlo sotto forma di accredito sul proprio conto corrente bancario oppure utilizzarlo in compensazione con altri tributi o contributi nel modello F24.

Come accennato, infine, il Decreto Sostegni incrementa di 1,5 miliardi di euro la dotazione del fondo per l’esonero dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio 2021. Si ricorda che la norma prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali da versare nell’anno 2021, beneficio concesso anche ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome. Specificatamente potranno godere dell’esonero i liberi professionisti che nel periodo d’imposta 2019 hanno realizzato un reddito non superiore a 50mila euro e che nel 2020 hanno subito un calo di fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019. Al momento non si conoscono le specifiche modalità con le quali sarà calcolato l’ammontare del beneficio spettante, anche se la relazione tecnica al Decreto Sostegni ipotizza in 3mila euro la misura massima dell’esonero.

In conclusione, pur se insufficiente a coprire le esigenze di un mondo professionale pesantemente colpito dalla crisi, va sottolineato come il Decreto Sostegni segni una importante cesura rispetto alla logica che ha informato i precedenti decreti emergenziali, mettendo finalmente i liberi professionisti sullo stesso piano degli altri operatori economici.

Andrea Dili – Dottore Commercialista