Da oggi, 30 marzo, e fino al 28 maggio 2021 sarà possibile presentare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, le istanze per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Sostegni.
Come noto, si tratta di un contributo che può essere richiesto da professionisti e imprese, con partita iva attiva alla data del 23 marzo 2021, con compensi (o ricavi) 2019 fino a 10 milioni di euro. Unico requisito richiesto è aver subito nel 2020 un calo del fatturato pari ad almeno il 30% rispetto al 2019. Una volta verificato il possesso di tale condizione, l’ammontare del contributo verrà determinato applicando alla differenza tra fatturato medio mensile 2019 e fatturato medio mensile 2020 lo specifico coefficiente dimensionale individuato dalla norma in base all’ammontare dei compensi (o ricavi) conseguiti nel 2019, ovvero:
- il 60% se essi non superano 100mila euro;
- il 50% se sono maggiori di 100mila ma non di 400mila euro;
- il 40% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro;
- il 30% se eccedono 1 milione ma non 5 milioni di euro;
- il 20% se oltrepassano 5 milioni ma non 10 milioni di euro.
Si ricorda, inoltre, che viene comunque garantito un contributo minimo di mille o 2mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e viene fissato un tetto massimo di 150mila euro. Coloro, infine, che hanno aperto la partita iva dal 1 gennaio al 30 novembre 2019 calcoleranno il fatturato medio mensile del 2019 dividendo il fatturato realizzato dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita iva per il corrispondente numero di mesi (ad esempio, in caso di apertura della partita iva in data 8 aprile 2019, dividendo il fatturato realizzato dal primo maggio 2019 al 31 dicembre 2019 per 8 mesi); mentre chi ha aperto la partita iva dal 1 dicembre 2019 al 23 marzo 2021 percepirà il summenzionato minimo (mille euro se persona fisica).
Il procedimento di calcolo viene esposto nella seguente Tabella.
Una volta determinato l’ammontare spettante occorrerà compilare l’apposito modello di istanza, seguendo le istruzioni reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o direttamente dal contribuente, che dovrà accedere alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero servendosi di un intermediario abilitato (ad es. commercialista).
In sede di compilazione dell’istanza si potrà optare per due diverse modalità di fruizione del contributo:
- accredito sul conto corrente bancario, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza;
- “trasformazione” in credito d’imposta compensabile nel modello di pagamento F24.
Tale opzione è irrevocabile e dovrà riguardare l’intero importo del contributo non essendone ammesso il frazionamento. Coloro che optano per la trasformazione del contributo in credito d’imposta potranno procedere all’utilizzo in compensazione a partire dalla data di comunicazione di riconoscimento del contributo, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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Scarica le istruzioni per la compilazione QUI