il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle nuove norme che sono entrate in vigore dal 1° aprile.
Numerosi sono i contenuti del nuovo DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale (vedi QUI) e che riguardano indirettamente o direttamente anche la professione odontoiatrica: quelli specifici sono contenuti negli articoli 3 e 4.
All’ art. 3 del DL viene inoltre introdotto lo scudo penale nel ruolo di Odontoiatri vaccinanti: si tratta di uno strumento indispensabile per poter volontariamente contribuire alla campagna vaccinale in corso con maggiore tutela per l’operatore. Con questo articolo di legge, a condizione che vengano rispettate le indicazioni sia del produttore dello specifico vaccino che quelle “gestionali della modalità di vaccinazione” prodotte dal Ministero Salute, quanto indicato dai due articoli del codice penale richiamati nell’art 3, e di seguito evidenziati, in termini di responsabilità professionale, è escluso:
Art. 589 CP: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 590 CP: Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
All’ art. 4, nei suoi vari commi, viene affermato che la vaccinazione anti COVID-19 è obbligatoria per tutto il personale sanitario e che tale obbligo è esteso anche al personale di interesse sanitario, quali sono le Assistenti di Studio Odontoiatrico. L’articolo indica anche le procedure e le sanzioni che devono essere attuate nei confronti del personale sanitario e di interesse sanitario che non si vaccina per scelta volontaria, oppure come agire nel caso di personale che non possa vaccinarsi per motivi sanitari.
È di primaria importanza per tutti gli Odontoiatri datori di lavoro rispettare le date indicate all’articolo 4 comma 3 (cinque giorni dalla data di pubblicazione della GU) per l’invio dei dati richiesti (l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza) alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio operano.
Vi invitiamo pertanto ad inviare entro i termini indicati i dati richiesti: collegandosi ai siti degli Ordini provinciali potrete trovare i riferimenti mail ai quali inviare l’elenco dei vostri dipendenti, preferibilmente via pec.