Dopo l’entrata in vigore del DL n.44, nell’art. 4 e nei suoi vari commi (Vedi QUI), viene affermato che la vaccinazione anti COVID-19 è obbligatoria per tutto il personale sanitario e che tale obbligo è esteso anche al personale di interesse sanitario, prevedendo espressamente che la vaccinazione possa “… essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale” (comma 2)”.
“Premetto che la Commissione Albo Odontoiatri, così come condiviso con il Presidente ANDI, Carlo Ghirlanda – dichiara Raffaele Iandolo, Presidente nazionale CAO – è perfettamente in linea con i provvedimenti contenuti nel DL 44, che rappresentano la posizione del Governo esplicitata attraverso una Legge dello Stato: il provvedimento, pur nella sua severità, era necessario.”
Alla luce delle disposizioni emanate, è estremamente importante che gli Odontoiatri siano consapevoli di quali sono i rischi collegati ad un eventuale diniego alla vaccinazione.
“La mancata adesione alla vaccinazione di un dipendente di studio – specifica Iandolo – obbliga il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, purché in grado di escludere contatti interpersonali o, comunque, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2, con il riconoscimento del corrispondente trattamento economico alle nuove mansioni assegnate.
Ove ciò non fosse possibile, la norma prevede l’interruzione del rapporto di lavoro e la sospensione della retribuzione, nonché di qualsiasi compenso o emolumento, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Diversa situazione per l’Odontoiatra, per il quale è prevista, qualora decida di non procedere alla vaccinazione, la sospensione automatica dell’attività professionale da parte dell’ASL competente, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Sarà cura dell’ASL notificarlo all’Ordine che, a sua volta lo comunica al diretto interessato”.
Altrettanto importante ricordare che, qualora l’Odontoiatra proseguisse ugualmente la propria attività dopo la sospensione, potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione, come espresso dall’articolo 348 del Codice Penale.
“Per quanto riguarda invece il ruolo di vaccinatori – prosegue il Presidente CAO – i firmatari dell’accordo con il Ministero della Salute, CAO, ANDI, AIO e SUSO, stanno completando la raccolta dei dati degli Odontoiatri che hanno aderito alla campagna di vaccinazione volontariamente e in diverse Regioni sono già state fornite le credenziali di accesso al corso di formazione FAD dell’Istituto Superiore di Sanità, obbligatorio per ogni vaccinatore.
Per chi somministrerà il vaccino attenendosi correttamente alle procedure, lo Scudo Penale esclude completamente qualsiasi ipotesi di punibilità in caso di danni direttamente collegabili all’inoculazione, mentre è previsto che ogni vaccinatore debba avere una copertura assicurativa di responsabilità civile. Tali polizze possono essere garantite dalla struttura pubblica o assunte singolarmente.
Tengo a sottolineare che alcune compagnie offrono l’estensione di tale copertura sulle polizze RC esistenti. ANDI in particolare, garantisce ai soci che hanno sottoscritto una polizza RC in convenzione Oris Broker/Cattolica Assicurazioni, tale estensione in forma gratuita”.