Associazione Nazionale Dentisti Italiani
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo ai contributi a fondo perduto, e in generale a tutte le misure di carattere agevolativo destinate al contrasto dell’emergenza pandemica COVID-19, e alla loro imputazione ai fini del raggiungimento della soglia dei 65mila euro utile all’accesso al regime forfetario nonché delle ulteriori soglie previste per la verifica delle condizioni di ammissione e di determinazione degli stessi contributi.
[embeddoc url=”https://www.andiit.net/wp-content/uploads/2021/06/Circolare-n.-5.pdf”]La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/e del 14 maggio 2021 fornisce chiarimenti – nella forma di risposte a quesiti – in merito alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni (DL 22 marzo 2021, n. 41). In merito si segnalano due specifici quesiti di interesse delle categorie professionali e, in particolare, degli Odontoiatri.
La risposta al quesito 5.1 (All.) afferisce alla fattispecie della rilevanza dei contributi a fondo perduto percepiti ai fini della determinazione della soglia (pari a 65mila euro) di compensi conseguiti dai soggetti in regime forfettario. In merito, l’Agenzia delle Entrate – partendo dal dettato della norma, che specifica espressamente come il contributo a fondo perduto non concorra alla formazione del reddito imponibile del percettore – conclude sancendo che, nonostante il contributo sia destinato a compensare la riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento, considerato il carattere eccezionale della norma (che nasce nel contesto delle misure varate per far fronte all’emergenza COVID-19), il contributo a fondo perduto non deve essere incluso nel calcolo dei compensi rilevanti ai fini della soglia dei 65mila euro.
La risposta al quesito 2.1 (All.) tratta di un tema analogo, ovvero la rilevanza dei contributi a fondo perduto COVID-19 ai fini della determinazione dei requisiti di acceso connessi al livelli reddituali e di fatturato. Sviluppando un analogo ragionamento l’Agenzia delle Entrate conclude che tali contributi:
- non concorrono alla determinazione della soglia di compensi richiesta dalla norma (articolo 1 decreto sostegni) per l’accesso al contributo;
- non concorrono, parimenti, al computo della riduzione del fatturato medio così come definito dalla stessa norma;
- non concorrono, infine, alla determinazione delle soglie di compensi definite dalla medesima norma ai fini dell’individuazione delle relative percentuali.
Ancora più rilevanti sono le conclusioni della risposta dell’Agenzia: l’esclusione dai parametri di calcolo, viene precisato, non opera soltanto riguardo al contributo a fondo perduto, ma a tutte le “misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19”, quali, ad esempio, il bonus sugli affitti e il credito d’imposta per le sanificazioni e l’acquisto di dpi.
Si segnala, inoltre, una rilevante ordinanza della Corte di Cassazione in merito alle indagini bancarie compiute nei confronti dei professionisti.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 11973 del 6 maggio 2021 – Professionisti: maggior reddito desunto dai prelievi bancari.
Particolarmente interessante per i professionisti è l’Ordinanza n. 11973 del 6 maggio 2021 della Corte di Cassazione Civile: essa, infatti, tratta degli accertamenti fiscali nei confronti di lavoratori autonomi, dove il maggior reddito ripreso dall’Amministrazione Finanziaria trae origine dalle movimentazioni bancarie di prelievo effettuate sui conti correnti del contribuente. In particolare il caso afferisce all’applicazione dell’art. 32, co. 1, numero 2) del DPR n. 600/1973 che prevede che sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali anche i prelievi dal proprio conto corrente. In merito a tale fattispecie, la Corte di Cassazione evidenzia che è “intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2, secondo periodo del DPR 29 settembre 1973 n. 600 … limitatamente alle parole “o compensi”, precisando come “dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione, rilevando l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, ha accolto il ricorso del contribuente, precisando che “gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sulla norma dichiarata illegittima, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purché non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente”.
Va, infine, rilevato come la stessa Corte segnali che, trattandosi di una questione di diritto, tale fattispecie potrebbe essere rilevata d’ufficio, senza quindi necessità di preventiva prospettazione alle parti.