Torniamo ancora una volta sul tema dell’assicurazione in responsabilità civile professionale, tentando di fornire adeguata risposta ad alcuni quesiti che frequentemente, in questo periodo ed in applicazione dei più recenti pronunciamenti legislativi, ci vengono sottoposti.
La struttura, nel senso indicato dalla legge n. 24/2017, c.d. Legge Gelli-Bianco, è altrettanto obbligata ad essere assicurata? Se sì, quali sono i riferimenti normativi?
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n.24/2017, intitolato “Obbligo di assicurazione”:
“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2”.
Tale norma riprende e amplia il contenuto del Decreto Legge n. 90/2014, c.d. Decreto Madia, che stabiliva: “A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale“.
Nonostante il titolo dell’articolo in esame (“Obbligo di assicurazione”), la legge Gelli-Bianco non impone alle strutture sanitarie, pubbliche o private, l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, ex art. 1218 c.c. ed ex art. 1228 c.c. (esercente la professione sanitaria), potendo tali soggetti avvalersi di “altre analoghe misure”.
Le strutture sanitarie, dunque, hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di stipulare idonea polizza assicurativa.
Peraltro, la legge Gelli-Bianco non prevede alcuna sanzione a carico del soggetto che non si assicura e nemmeno adotta “altre analoghe misure”.
Senza tacer del fatto che il concetto di “altre analoghe misure”, senza l’indicazione di principi e criteri, se non quello relativo alla creazione di un “fondo rischi” ed un “fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati” (art. 10, comma 6), dichiarati impignorabili, apre scenari interpretativi che non potranno che essere risolti mediante l’emanazione degli attesi decreti attuativi.
In conclusione.
Ai sensi della legge Gelli-Bianco, le strutture sanitarie, pubbliche o private, devono assicurarsi o prevedere analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti la professione sanitaria, dipendenti e liberi professionisti, che non agiscano in adempimento di una obbligazione assunta con il paziente.
Ad oggi, tuttavia, considerata l’incertezza del quadro normativo determinato dalla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dalla Legge Gelli-Bianco, non è possibile conoscere i criteri da seguire per valutare sia l’adeguatezza della copertura assicurativa, sia l’idoneità e funzionalità delle “altre analoghe misure” previste.