Nel momento in cui un paziente fa richiesta di una copia della sua cartella documentale sono diversi i dubbi che possono emergere al professionista. Su questo caso sono diverse le richieste di chiarimento che sono pervenute alla casella di posta elettronica direttoreeditoriale@andimedia.it
Se un paziente chiede copia della documentazione del suo caso. Sono obbligato a consegnarla? Non è di mia proprietà? Se non ha pagato sono obbligato lo stesso?
La documentazione di un paziente è di esclusiva proprietà del paziente stesso. Se richiesta formalmente va consegnata alla persona interessata o a persona formalmente delegata. Il mancato, o parziale, pagamento della parcella non può costituire motivo di ritenzione pur non impedendo al professionista di esercitare una azione sul paziente per quel motivo. L’obbligo di consegna è regolato dal codice deontologico, articolo , che recita: Codice deontologico FNOMCeO - Art. 25 – Documentazione sanitaria. Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.