Il dettaglio delle norme del Decreto Covid entrato in vigore il 31 dicembre, con le ulteriori restrizioni dal 10 gennaio 2022

Il Governo, per contrastare la pandemia da Covid in Italia, ha deciso di estendere l’uso obbligatorio del Super Green Pass ad un ampio numero di attività e servizi tali per cui la zona bianca e quella gialla diventeranno pressoché uguali alla zona arancione, a partire dal 10 gennaio 2022.

Uno degli aspetti che continueranno a differenziare le varie zone riguarda il regime degli spostamenti che, per ora, non sono contemplati nei decreti-legge del governo. In zona arancione sarebbe previsto l’ambito comunale come limite per chi è sprovvisto di Green Pass, mentre anche dopo il 10 gennaio 2022 in zona bianca e gialla ci si potrà continuare a spostare liberamente senza certificato verde, non invece in quella arancione.

Dove serve il Super Green Pass dal 10 gennaio 2022 (in zona bianca, gialla e arancione)

Le attività/servizi che, in zona bianca, gialla e arancione, richiederanno dal 10 gennaio 2022 l’esibizione obbligatoria del Super Green Pass da vaccino/guarigione sono le seguenti:

  • Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea solo con super green pass.
  • Trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti solo con super green pass.
  • Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici solo con super green pass.
  • Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice solo con super green pass (già vigente oggi e con tampone negativo oltre al super green pass se non si è già fatta la terza dose).
  • Consumazione al tavolo, sia all’aperto che al chiuso, nonché consumazione al banco nei locali della ristorazione (bar, ristoranti, etc.) solo con super green pass.
  • Alloggio solo con super green pass in hotel e strutture ricettive, nonché fruizione del servizio di ristorazione, sia all’aperto che al chiuso, sia riservato o meno ai soli clienti della struttura ricettiva.
  • Attività sportiva o motoria, sia all’aperto che al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori solo con super green pass.
  • Accesso agli spogliatoi e alle docce per l’attività sportiva solo con super green pass.
  • Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso (ad esempio i calcetto) solo con super green pass.
  • Sport di contatto al chiuso solo con super green pass.
  • Accesso solo con super green pass a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso (con capienza al 100%). In tutti questi luoghi vige inoltre il divieto di consumazione di cibi e bevande.
  • Sono vietati ovunque all’aperto i concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti.
  • Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) solo con super green pass.
  • Feste sia conseguenti che non conseguenti a cerimonie civili e religiose al chiuso richiedono il super green pass.
  • Tutte le feste ed eventi assimilati all’aperto che comportino assembramenti sono vietate ovunque.
  • Accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti con capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto solo con super green pass. Tale disposizione è già vigente dall’entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
  • Accesso a sagre e fiere, anche su aree pubbliche, solo con super green pass.
  • Accesso a convegni e congressi, sia all’aperto che al chiuso, solo con super green pass.
  • Accesso ai centri benessere sia all’aperto che al chiuso solo con super green pass.
  • Accesso ai centri termali sia all’aperto che al chiuso solo con super green pass (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche).
  • Accesso a parchi tematici e di divertimento solo con super green pass.
  • Accesso solo con super green pass anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò solo con super green pass.

Dove serve il Super Green Pass solo in zona arancione

Oltre alle zone e attività appena descritte, dal 10 gennaio 2022 varranno anche per le precedenti zone di rischio, le attività e i servizi che anche dopo tale data richiederanno il super green pass solo in zona arancione (ma non in quella gialla o bianca), sono le seguenti:

  • Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) solo con super green pass in zona arancione.
  • Corsi di formazione in presenza solo con super green pass in zona arancione (in zona bianca e gialla basta il green pass base).

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Di seguito il testo scaricabile del DL 229