Alla luce dell’abolizione, con la Legge di Bilancio seguita della circolare dell’Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2022, dell’IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni (odontoiatra libero professionista), Vi indichiamo qui di seguito alcune indicazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive IRAP.
Commissioni Tributarie
Alcune Commissioni Tributarie Provinciali, hanno disposto il rimborso dell’IRAP versata dai professionisti che non disponevano di una vera e propria “organizzazione” sul presupposto che non vi è attività organizzata quando “il professionista autonomo è indispensabile allo svolgimento della propria attività, che solo lui personalmente può svolgere e che in sua mancanza muore. Si avrà attività organizzata ogni qualvolta la medesima si svilupperà e potrà essere esercitata in assenza del professionista. In tal senso lo stesso numero di dipendenti pare ininfluente alla determinazione del concetto di organizzazione” (Commissione Tributaria Provinciale di Trento, Sentenza n.101/01/01), sul presupposto che “lo svolgimento di attività professionale senza dipendenti e con attrezzature limitate a pochi beni mobili” non può certo configurare “attività che possa svilupparsi in assenza del titolare dello studio“ (Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza n.49/4/2001) e sul presupposto specifico relativo ad un medico dentista in quanto “l’attività medica non può comunque mai esercitarsi a prescindere dall’apporto personale del professionista medico dentista che, al contrario, di tale attività è l’anima indispensabile ed imprescindibile“ (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n.229/06/01).
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza n.156 del 21/05/2001, riconosce che l’IRAP rappresenta un tributo volto a colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività “autonomamente organizzate”.
Tale sentenza infatti così si esprime: “è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art.2 dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Sez. V trib., con la sentenza del 5 novembre 2004, n.21203 per la prima volta, si è espressa in merito alla questione riguardante l’Irap per i piccoli professionisti, confermando la legittimità del diritto al rimborso dell’Irap “indebitamente” pagata da un professionista considerato privo di autonoma organizzazione in quanto dotato esclusivamente di beni strumentali e ricorrente solo occasionalmente a collaboratori.
I giudici di legittimità, seppur non dichiarando criteri o specifici termini di valutazione del presupposto impositivo rappresentato dall’“autonoma organizzazione” hanno finalmente confermato il favorevole orientamento espresso in questi anni dalla giurisprudenza di merito.
Il 16/02/2007 la Corte di Cassazione, con il deposito di n.11 sentenze, ha fornito indicazioni importanti sull’assoggettamento dell’Irap dei professionisti; la Corte ha sancito gli elementi che qualificano “l’autonoma organizzazione”:
- il professionista deve essere sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non unicamente inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- al servizio del professionista deve esistere una struttura di beni strumentali e persone.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 9451/2016 ha richiamato il principio secondo cui “l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui (che non superi la soglia dell’impiego di un collaboratore), quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o appunto generico” non è presupposto di autonoma organizzazione e conseguentemente presupposto impositivo dell’Irap. Con questa sentenza viene rivalutato l’orientamento della maggior parte delle sentenze precedenti che avevano affermato l’assoggettamento all’Irap in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part time.
La Corte di Cassazione con ordinanza 26 agosto 2016 n. 17392 ribadisce che l’imposizione colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
Per ciascun contribuente deve essere attentamente valutata la situazione in quanto l’accertamento spetta al giudice di merito. “Per fare sorgere l’obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire del quale il giudice di merito è portatore ed interprete sia in grado di fornire apprezzabile apporto al professionista”.
Il professionista che esercita la propria professione senza avvalersi di autonoma organizzazione deve comunque scegliere la modalità più opportuna per fruire dell’esclusione dall’Irap:
- omettere la presentazione della dichiarazione (in sede di accertamento l’ufficio dovrà dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap; nel caso in cui l’ufficio dimostri l’assenza di presupposti sarà considerata omessa dichiarazione con applicazione dell’imposta che varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250,00);
- presentare la dichiarazione e non versare (spetterà al contribuente contestare la fondatezza della pretesa in sede di impugnazione dell’avviso bonario o della cartella);
- presentare la dichiarazione, versare l’Irap dovuta e chiedere successivamente il rimborso.
Articolo 1, comma 8 Legge di bilancio 2022
(circolare esplicativa Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022)
“A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data dell’entrata in vigore della presente Legge l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo”. In sintesi dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Irap non sarà più applicata alle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello stato ed alle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR residenti nel territorio dello stato (tra cui gli Odontoiatri liberi professionisti). In riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni è chiarito che rimane assoggettata all’Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata (studi associati).
Per i soggetti individuati quali esclusi, a far tempo dal periodo d’imposta 2022, essi non saranno più tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento, nonché dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.