La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l’ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l’esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario.
In deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie, essa consente ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di esercitare temporaneamente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
In particolare, non essendo prevista in Ucraina l’iscrizione all’albo professionale, al fine di poter comunque verificare da parte delle strutture sanitarie interessate l’effettiva qualifica professionale in possesso del professionista, si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.
Al riguardo si rappresenta che la Commissione europea, il 10 marzo scorso, nel fornire raccomandazioni agli Stati membri per i riconoscimenti delle qualifiche professionali dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, ha invitato le autorità nazionali a considerare l’applicazione del predetto Passaporto, rilasciato dal Consiglio d’Europa; si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l’ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico.
La disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Viene inoltre previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente disposizione, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione.