Come anticipato alla data dell’uscita da ANDIOGGI (vedi QUI), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 439400/2022 del 29 novembre 2022, ha ratificato il differimento dei termini per l’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti nel corso del periodo emergenziale Covid-19.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone la proroga dei termini per l’invio dell’autodichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In merito si ricorda che il termine originario per la presentazione della suddetta dichiarazione, previsto al 30 giugno 2022, era stato già differito al 30 novembre 2022 e che il provvedimento in esame dispone una ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2023. Tale proroga si è resa necessaria considerate le numerose segnalazioni di difficoltà nell’accesso alla sezione trasparenza del registro nazionale degli aiuti di Stato, che contiene informazioni necessarie alla compilazione della suddetta autodichiarazione.
Il modello deve essere presentato da tutti i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del Decreto del ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021. In buona sostanza, si tratta delle più comuni misure di aiuto disposte nell’ambito delle misure di sostegno agli operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, tra le quali, ad esempio, i contributi a fondo perduto previsti anche a favore dei professionisti dal DL 41 del 22 marzo 2021 e dal DL 73 del 25 maggio 2021.
È bene, inoltre, ricordare che, corrispondendo a una richiesta delle categorie professionali interessate, in data 25 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha predisposto, a favore dei contribuenti che non hanno superato i limiti previsti dalla normativa, la possibilità di procedere a una compilazione semplificata del modello. In buona sostanza, in tutti i casi in cui l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non ha superato i limiti disposti dal Temporary Framework (Sezione 3.1: 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021; 1.800.000 dal 28 gennaio 2021), il contribuente può facoltativamente scegliere di comunicare i propri dati secondo due diverse modalità:• barrando la casella “ES” del modello, senza fornire il dettaglio degli aiuti di cui si è beneficiato. In questo caso, tuttavia, va compilato il prospetto “aiuti di Stato” all’interno della dichiarazione dei redditi;• compilando il quadro “A” del modello con evidenza dei dati di dettaglio relativi agli aiuti ricevuti.
In tale contesto interviene la proroga disposta dall’Agenzia: per coloro che non hanno provveduto all’invio dell’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022, quindi, si apre la possibilità di adempiere l’obbligo nel corso della nuova finestra temporale, ovvero entro il 31 gennaio 2023.
Occorre, infine, segnalare che lo stesso Provvedimento direttoriale dispone una ulteriore proroga, fissando sempre al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per procedere al riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Fattispecie quest’ultima che, verosimilmente, riguarderà soggetti di medie e grandi dimensioni e che, quindi, non interesserà i liberi professionisti.
Andrea Dili
Dottore commercialista