Dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un chiarimento sull’accordo ADR 2019: non cambiano gli obblighi per gli Odontoiatri

Con la nota esplicativa emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21/12/2022  è stato chiarito  che l’accordo ADR 2019 che  prevede la obbligatorietà della nomina del consulente ADR  entro il 31/12/2022 anche per gli “Speditori” non modifica il quadro delle pregresse condizioni di esenzione in particolare per:

  • Esenzione per limitata quantità di rifiuti pericolosi e per determinate tipologie secondo la sezione 1.1.3.6.dell’accordo  ADR. In questa sezione i rifiuti pericolosi sanitari con codice CER 18.01.03 corrispondenti al codice onu 3291 rientrerebbero nella Categoria ADR 2 , Casse 6.2 con limite di peso 333 kg.
  • Modalità di conferimento occasionale come previsto dal punto 1.8.3.2 ,lettera b dell’accordo ADR

Secondo il parere FNOMCeO lo studio odontoiatrico non può essere considerato come “speditore” e quindi è esente dalla nomina del consulente ADR. In ogni caso non è preclusa la modalità di conferimento  in  esenzione sopra precisata dalla nota esplicativa (leggi QUI).

Tale nota è in linea con le indicazioni emanate da CAO (Vedi QUI) che su specifica richiesta di ANDI confermava l’esenzione per gli Odontoiatri da tale obbligo.