La sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, n.1387/22 del 14.09.2022 avverso un Odontoiatra (al quale si contestava un uso scorretto della CBCT per mancata giustificazione ed ottimizzazione degli esami effettuati) ha creato alcuni dubbi interpretativi agli esercenti l’Odontoiatria.
Ad una prima lettura, apparentemente, potrebbero sorgere i seguenti dubbi:
- la diagnosi radiologica compete all’Odontoiatra oppure questi deve ricorrere a centri specializzati di
radiologia in grado anche di refertare l’esame? - la contestualità e l’indilazionabilità della radiologia complementare, correlata all’espletamento della prestazione specialistica, devono coincidere sempre con l’effettuazione della terapia?
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