il 3 Gennaio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n.203/2022 (Vedi QUI) inerente alle disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs 101/20 (radiazioni ionizzanti) che in alcune parti modificano il testo originale del decreto.
Come accade per ogni nuovo complesso decreto legislativo, in particolar modo quando si tratta di leggi di recepimento di direttive europee, il D.lgs. 101/20 ha richiesto, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una serie di modifiche al testo in primis per recepire le osservazioni della Comunità Europea, poi per correggere refusi ed errori, infine per dare l’opportunità agli interlocutori della radioprotezione delle professioni sanitarie, agli stakeholders, alle associazioni di categoria e alle società scientifiche di potere sottoporre eventuali proposte di correzione del testo originale.
ANDI si è fatta trovare pronta e attenta, utilizzando al meglio la “finestra temporale” (nei primi giorni di Settembre 2022) concessa dai ministeri per l’invio delle proposte di modifica per l’area odontoiatrica che trovate indicate qui di seguito:
- modificare, nell’ambito della radioprotezione del lavoratore (art.111) la periodicità della formazione, che nel testo originale è indicata come “almeno triennale”;
- modificare, nella Documentazione del Manuale di Qualità (allegato XXVIII), la frequenza delle prove di funzionamento delle apparecchiature radiologiche, che nel testo originale è indicata come “almeno annuale”;
- modificare l’obbligo di registrazione delle nostre apparecchiature radiografiche sul sito ISIN e cancellazione del comma 6 dell’art.48.
Di seguito le modifiche e le risposte finora ottenute alle nostre considerazioni:
- nell’ambito della radioprotezione del lavoratore (art.111) la periodicità della formazione da triennale è diventata quinquennale, recependo in toto la nostra richiesta di modifica;
- relativamente alla annualità della frequenza delle prove di funzionamento delle apparecchiature radiologiche il nuovo testo modificato recita come segue: “la frequenza delle prove di funzionamento dovrà essere ad intervalli regolari di norma annuali ….o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove possibili.” In altre parole con questi termini si prevede che la frequenza dei controlli di qualità possa essere allineata alle norme di buona tecnica con frequenze che potrebbero essere diverse da quella annuale e comunque plausibili e coerenti anche con l’attività diagnostica in uso. ANDI proseguirà il suo percorso di collaborazione con le strutture ministeriali per evidenziare le ragioni e le motivazioni per una diversa temporalità dei controlli da eseguire sugli apparecchi radiografici in uso presso gli studi odontoiatrici. Per quanto riguarda i controlli per la sorveglianza fisica degli individui della popolazione, come previsto dall’art. 130 punto 9, questi permangono invariati (frequenza almeno annuale).
- relativamente all’articolo 48 del D. Lgs 101/20, ANDI abbiamo incontrato la dirigenza ISIN Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (novembre 2022 e gennaio 2023), presentando la richiesta di semplificazione di alcune procedure eccessivamente complesse e articolate per la registrazione al portale STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) delle apparecchiature radiologiche di ambito odontoiatrico nonché la definizione di modalità semplificata di invio dei dati. Le considerazioni di ANDI sono state ben apprezzate ed è in fase di studio da parte di ISIN un protocollo semplificato di registrazione riferito alle apparecchiature in uso nello studio odontoiatrico.
Una legge quadro complessa ed estesa quale il D.lgs. 101/2020 si completa nel tempo, perché si sottopone regolarmente alla verifica applicativa dei suoi contenuti. Laddove siano necessari correzioni o integrazioni è compito del buon rapporto fra i vari interlocutori agire per evidenziare le azioni da intraprendere per consentire la piena efficacia della norma.
ANDI, insieme a CAO Nazionale, ha saputo ben rappresentare le caratteristiche della professione odontoiatrica proponendo modifiche logiche e percorribili, che sono state apprezzate e ben considerate ma che richiederanno tuttavia un ulteriore percorso di relazione, nuovi studi e presentazione di dati e di risultati prima di giungere a rappresentare in modo esaustivo i contenuti di nostro interesse di questa Legge.