L’interpello n. 6 del 10 gennaio 2023 in esame (Vedi QUI) riguarda il trattamento ai fini IVA delle operazioni afferenti a un accordo commerciale stipulato da due soggetti ai fini della realizzazione e della commercializzazione di un allineatore ortodontico.
Nel caso di specie, la Società X contatta o viene contattata da studi dentistici interessati alla fornitura di protesi dentarie e di prodotti di ortodonzia su misura. Tali beni vengono realizzati da un laboratorio odontotecnico, che acquisisce tramite portale online i dati tecnici delle protesi ed elabora il relativo progetto sottoponendolo all’approvazione del medico dentista. In buona sostanza, quindi, l’operazione commerciale si sostanzia in due diversi passaggi:
- il laboratorio odontotecnico, una volta ricevuta l’approvazione del dentista, realizza la protesi e la cede alla Società X;
- la Società X, successivamente, cede la protesi allo studio dentistico.
In merito alle caratteristiche dell’allineatore ortodontico, infine, gli istanti precisano che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo classifica “nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa Doganale, (…); e in particolare alla voce 90.21: oggetti e apparecchi di ortopedia, (…); oggetti e apparecchi di protesi; (…)”.
Viene quindi richiesto all’Agenzia delle Entrate di esprimersi in merito al trattamento ai fini IVA delle due operazioni, con particolare riferimento all’applicabilità dell’esenzione prevista dal n. 18) del comma 1 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972 sia alla cessione della protesi dal laboratorio odontotecnico alla società intermediaria (Società X), sia alla successiva alienazione del manufatto dalla Società X allo studio dentistico.
In merito si ricorda che la norma citata prevede l’esenzione da Iva delle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
La risposta dell’Agenzia, piuttosto articolata, prende le mosse dai chiarimenti già forniti in passato dall’Amministrazione Finanziaria, precisando come sia ormai pacifico che rientrino nel campo di applicazione della norma – e che, quindi, possano beneficiare dell’esenzione IVA – “anche le prestazioni rese nell’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali quelle dell’odontotecnico”. Tale esenzione è applicabile alle prestazioni di realizzazione di protesi dentarie su commissione del dentista, anche qualora gli studi odontotecnici siano organizzati in strutture societarie.
Chiarito il profilo oggettivo, l’Agenzia approfondisce anche i profili soggettivi della norma, con specifico riferimento alla natura del fornitore (studio odontotecnico), richiamando alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relative a una società di intermediazione nella fornitura di protesi dentarie: in buona sostanza, la giurisprudenza della Corte europea conferma che l’esenzione IVA si applica agli acquisti e alle importazioni di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici.
Sulla base di tale ricostruzione l’Agenzia delle Entrate conclude che, nel caso in esame, la cessione dell’allineatore odontoiatrico dallo studio odontotecnico alla società intermediatrice (Società X) benefici della esenzione prevista dal n. 18), co. 1 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972.
Di ben altro tenore è la risposta relativa al secondo passaggio dell’operazione commerciale: l’Agenzia, infatti, rileva che la cessione dello stesso allineatore dalla Società X allo studio dentistico non possa beneficiare della suddetta esenzione e, pertanto, debba essere assoggettata a IVA. In merito l’Agenzia rileva che in tal caso l’operazione sia carente del requisito soggettivo richiesto dalla norma ai fini dell’applicazione dell’esenzione: il cedente, infatti, non può fregiarsi della natura di odontotecnico, qualificandosi come mera società di intermediazione.
Per tali ragioni la Società X dovrà applicare l’aliquota IVA del 4% (ai sensi del n. 30), Parte II, della Tabella A allegata al DPR n. 633/172) alla cessione dell’allineatore allo studio dentistico.
La risposta dell’Agenzia, infine, può aiutare a comprendere il meccanismo di funzionamento dell’imposta in relazione al trattamento IVA delle operazioni (prestazioni di servizi) messe in atto da società operanti in campo odontoiatrico: per beneficiare dell’esenzione è sempre necessario rispettare tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalla normativa; altrimenti trova necessariamente applicazione l’ordinario regime IVA con le corrispondenti aliquote.