Analisi del “Decreto sostegni bis” in dettaglio

Con il decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 maggio 2021, il Governo ha introdotto ulteriori misure di sostegno a favore degli operatori economici in partita IVA. In via generale va rilevato come, in continuità con il precedente decreto (Sostegni 1), i liberi professionisti vengano considerati, ai fini dell’accesso agli strumenti varati dal decreto, alla stregua delle imprese, archiviando definitivamente le disparità di trattamento che avevano caratterizzato la precedente legislazione emergenziale.

Di seguito analizzeremo sommariamente le principali novità del nuovo decreto, con particolare riferimento a quelle di maggiore interesse per i liberi professionisti, in particolare per i dentisti.

Contributo a fondo perduto automatico e ulteriore contributo a conguaglio

Tutti coloro che hanno ricevuto (o hanno fatto domanda con esito positivo) il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Sostegni (DL 41/2021) dello scorso marzo beneficeranno di un nuovo contributo, dello stesso importo, che sarà direttamente accreditato (quindi senza bisogno di presentare alcuna domanda) dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del beneficiario. Unica condizione è il possesso di una partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021.

Inoltre, per coloro che nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 (rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) hanno subito un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30%, e tale calo è superiore a quello registrato nell’anno solare 2020 (rispetto al 2019), è previsto un contributo aggiuntivo, a fronte della presentazione di una apposita istanza secondo le modalità che saranno indicate da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per i dettagli della misura e criteri di calcolo di tale ammontare vedere QUI.

Contributo a fondo perduto per coloro che non hanno ricevuto il contributo del Sostegni 1

I soggetti che non hanno potuto beneficiare del contributo a fondo perduto di marzo (articolo 1 DL 41/2021) poiché non integravano il requisito del calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nell’anno solare 2020 (rispetto al 2019) potranno verificare il possesso del medesimo requisito con riferimento all’arco temporale 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 (rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020). In caso positivo avranno diritto, previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità che saranno fissate da un emanando provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a percepire un contributo a fondo perduto pari alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello riferito al periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020, moltiplicato per lo specifico coefficiente, variabile in relazione al volume dei compensi conseguiti nel 2019, fissato dal comma 10 dell’articolo 1 del decreto, ovvero:

  • 90% se esso non supera 100mila euro;
  • 70% se sorpassa 100mila ma non 400mila euro;
  • 50% se è maggiore di 400mila ma non di 1 milione di euro;
  • 40% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% se oltrepassa 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Per i dettagli della misura e criteri di calcolo di tale ammontare vedere QUI.

Contributo perequativo

Inoltre, l’articolo 1 del decreto sostegni introduce un ulteriore contributo a fondo perduto (aggiuntivo rispetto ai precedenti), cui potranno accedere anche i liberi professionisti. Tale misura non sarà più commisurata al calo di fatturato ma alla differenza tra il risultato economico (incassi meno spese) registrato nel 2020 e quello relativo all’anno precedente. Ai fini della determinazione dell’ammontare spettante occorrerà applicare a tale differenza la specifica percentuale che verrà stabilita da un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nota bene: il contributo potrà essere richiesto esclusivamente attraverso una apposita istanza, che potrà essere trasmessa solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi 2020 venga presentata entro il prossimo 10 settembre.

Credito d’imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo

Viene previsto un credito di imposta del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per i canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività, il credito d’imposta spetta nella misura del 30%.

Tali misure sono destinate anche ai liberi professionisti che nel 2019 hanno realizzato compensi non superiori a 15 milioni di euro. Condizione per usufruire del credito d’imposta è aver registrato nel periodo 1°aprile 2020 – 31 marzo 2021 una diminuzione del fatturato medio mensile pari ad almeno il 30% rispetto al periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. Il rispetto di tale requisito non viene richiesto a coloro che hanno iniziato l’attività a far data dal primo gennaio 2019 che, quindi, potranno godere del beneficio indipendentemente dalla verifica della summenzionata condizione.

Credito d’imposta DPI, sanificazioni e tamponi

Viene previsto un credito di imposta del 30% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), sanificazione e per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Tale credito, di cui potranno beneficiare anche i liberi professionisti, spetta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino a un massimo di 60mila euro.

In merito alla misura occorre evidenziare che, essendo stabilito un plafond di risorse pari a 200 milioni di euro, nel caso in cui le richieste eccedessero tali limiti vi sarebbe il rischio di vedersi tagliare l’ammontare del credito spettante. In tal senso, infatti, viene demandata a un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la fissazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, proprio al fine del rispetto del suddetto limite di spesa.

Sospensione dei termini di pagamento

Viene prevista la proroga dei termini di pagamento afferenti cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito scaduti nel periodo dal 8 marzo 2020 al 30 giugno 2021. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il prossimo 2 agosto, ferma restando la possibilità di presentare domanda per la rateizzazione degli importi dovuti.

Reddito di ultima istanza a favore dei professionisti con disabilità

L’articolo 37 del decreto rifinanzia il fondo previsto per il reddito di ultima istanza a favore di professionisti, al fine di salvaguardare i soggetti con disabilità la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID. La norma, infatti – equiparando gli emolumenti aventi natura previdenziale erogati ai professionisti dalle Casse di previdenza private ad integrazione del reddito a titolo di invalidità all’assegno ordinario di invalidità – sana una disparità di trattamento nei confronti dei liberi professionisti iscritti alle Casse. Tali emolumenti, pertanto, divengono cumulabili con le indennità contemplate dalla normativa emergenziale COVID-19 già erogate dalle Casse. Di conseguenza, i liberi professionisti che non avevano beneficiato delle suddette indennità potranno presentare, entro il prossimo 31 luglio, specifica domanda alla propria Cassa di previdenza, seguendo le modalità definite dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 marzo 2020.

Proroga moratorie

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le moratorie afferenti, aperture di credito, prestiti, mutui, finanziamenti, leasing, ecc. nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito. Nota bene: la proroga, che è limitata alla sola quota capitale (ove applicabile), non è automatica, ma deve essere esplicitamente richiesta mediante comunicazione da far pervenire all’ente finanziatore entro e non oltre il 15 giugno 2021.

Agevolazione TARI

Viene previsto un fondo con dotazione di 600 milioni di euro da destinare alla riduzione della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. Il fondo sarà ripartito tra gli enti interessati secondo i criteri fissati con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.