ANDI ha oggi sostenuto l’audizione richiesta presso la CNFC – Conferenza Nazionale Formazione Continua, per esporre le sue considerazioni in merito alla Delibera del 12 novembre 2021 in materia di radioprotezione conseguente al Decreto Legislativo 101/2020 e agli obblighi formativi derivanti.
All’incontro-web ha partecipato il Responsabile Nazionale ANDI per la radioprotezione Dott. Stefano Almini che, al termine dell’incontro ha rilasciato un’intevista sul suo esito.
Dott.Almini, perchè ha ritenuto necessario ( con il consenso del Presidente Ghirlanda) richiedere una audizione al Comitato di presidenza?
Il termine audizione già indica cosa significa : chiedere ascolto.Farsi ascoltare,quindi chiedere un confronto e potere esprimere le proprie considerazioni .
Riguardo a cosa esattamente ?
Riguardo alla recente delibera di Novembre 2021 della Commissione Nazionale per la formazione continua. Una delibera che è stata poi comunicata a Gennaio 2022 a tutti gli iscritti tramite comunicazione della Federazione.
Quale è il problema?
Il comitato di Presidenza della Commissione Nazionale ,nel maggio 2021,ha preso atto dell’articolo 162 del D.lgs 101,che riguarda gli aspetti della formazione riferibili alla radioprotezione del paziente,confermando la sua ricomprensione nell’obbiettivo formativo numero 27.
Perchè dice “confermando” …
Perchè la richiesta di dare alla radioprotezione una dignità formativa è stata proposta quando ero stato inserito nella Commissione Nazionale ECM .In quel momento storico,era necessario “accreditare ” il tempo dedicato alla radioprotezione,che mancava negli obbiettivi formativi nazionali.Fu allora deciso ,con l’approvazione di tutti i componenti della Commissione, di inserire la radioprotezione nell’obbiettivo 27.In quel periodo,non era ancora arrivato il D.lgs 101.Esistevano due sistemi legislativi:uno dedicato alla radioprotezione del lavoratore ( 230/95) un altro dedicato alla radioprotezione del paziente ( 187/00).
Poi con il D.Lgs 101 cosa è successo?
È stato deciso dal legislatore di abrogare tutti i precedenti sistemi legislativi abbinati alla radioprotezione per farli confluire tutti in una unica legge quadro,il D,lgs 101.Ma il problema è che nel D.Lgs 101 la formazione del lavoratore, per il quale si intende l’Odontoiatra che usa il sistema RX e non altre figure, quindi, né igienisti né ASO, è stata normata nei contenuti, lasciando la libertà di accreditarla o non accreditarla, prevedendo in ogni caso una cadenza triennale e, ove possibile, suggerendone lo svolgimento direttamente nel luogo di lavoro ovvero il nostro studio dentistico.
Gli Odontoiatri hanno già una vita complessa per la componente burocratica della professione, almeno per questo tipo di formazione, potremo risolvere in Studio questo obbligo formativo (svolto esclusivamente dall’esperto di radioprotezione, a sua volta in regola con i suoi obblighi formativi), ogni tre anni, senza avere necessariamente i crediti.
La richiesta in audizione di prevedere la tracciabilità dell’accreditamento per la radioprotezione del lavoratore potrebbe però permettere ai colleghi che lo volessero (come i collaboratori) di frequentare corsi FAD accreditati sulla radioprotezione del lavoratore.Una opportunità in più.
Una possibilità che maggiormente si adatta ,infatti, ai colleghi che svolgono attività di collaborazione in numerosi Studi dentistici e potrebbero usufruire di questa modalità formativa,abbinandola anche a crediti che, di fatto, non appartengono al quel 15% di obbligo riferibile alla radioprotezione del paziente, ma permette comunque un aumento nel valore generale dei crediti triennali e permette una tracciabilità della loro formazione, utile per il datore di lavoro (titolare di studio), qualora volesse verificare l’assolvimento della loro formazione, come lavoratori .
Certamente, i contenuti della radioprotezione del lavoratore (che sia effettuata direttamente in Studio oppure tramite FAD), sono gli stessi, perchè il D.lgs 101 li ha previsti e indicati per uniformare sul territorio, più o meno, lo sviluppo delle stesse conoscenze, ovviamente da contestualizzare alla tipologia di apparecchiatura radiologica presente in Studio.
Vuole ulteriormente sottolineare chi è il lavoratore?
È l’Odontoiatra,che sia esso stesso il titolare e detentore della apparecchiatura, sia nel ruolo di odontoiatra collaboratore.In entrambe i casi, il focus è l’apporto diagnostico della radiologia,in fase prescrittiva e/o esecutiva. L’Odontoiatra è considerato lavoratore NON esposto,ovvero non suscettibile di ricevere e superare una dose di radiazioni identificabile in 1 millisiviert/anno. Riconfermiamo senza indugi o dubbi che per l’assistente non ha alcun ruolo decisionale in radiologia, né il suo mansionario ne contempla un incarico. Questo anche per l’igienista.
Solo l’Odontoiatra, per motivi diagnostici, utilizza la radiologia in regime complementare. Il mansionario della ASO non contempla assolutamente la diagnosi, né l’igienista può utilizzare le apparecchiature radiologiche. Entrambe dovranno avere elementi di INFORMAZIONE, non di formazione. Altrimenti significherebbe sviluppare competenze che non sono nel mansionario e che determinerebbero un ruolo attivo abusivo per l’utilizzo delle apparecchiature.
Quindi non potrebbero attivare il pulsante di erogazione dei raggi ?
Certamente no, non possono. L’attivazione delle radiazioni ionizzanti del click del pulsante corrisponde alla attivazione del grilletto di una sparo di una pistola. Il dentista può, l’assistente no.
Tornando alla recente delibera, di cosa non ha tenuto conto?
La delibera di novembre 2021 della Commissione nazionale ha concentrato l’attenzione sulla radioprotezione del paziente e va benissimo. Ma l’audizione ed il suo testo di proposte che abbiamo incluso indica che occorrerà separare bene, come obbiettivi formativi, la radioprotezione del lavoratore da quella del paziente. Oggi all’obbiettivo 27 basterebbe aggiungere dopo la parola “radioprotezione” i termini “del lavoratore”, e prevedere, appena possibile, in congiunta con il CTR e la conferenza Stato /Regioni, la attivazione di un nuovo obbiettivo formativo che possa identificare esclusivamente la radioprotezione del paziente.
Insomma, una audizione che si rivolge al futuro.
No, non solo.
In che senso?
Nel senso che l’audizione si rivolge molto anche al presente.
Perché?
Perché nella delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua è scritto che, per il triennio formativo 2020 / 2022, i professionisti sanitari devono essi stessi indicare nel portale Co.Ge.A,P.S. i loro crediti riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
E non va bene ?
Non va bene per nulla! Significa scaricare sui professionisti (che hanno fatto formazione proprio sulla radioprotezione) l’incombenza di segnare i crediti nel portale, entrando in Co.Ge.A.P.S. e identificandoli con un click. Credo che non si possa chiedere questo ai colleghi professionsiti ma che tale operazione debba essere svolta dai provider che hanno accreditato gli eventi, anche perché sono loro le figure giuridiche che determinano o hanno determinato l’accreditamento degli eventi di radioprotezione.
L’audizione ha dato voce alla Odontoiatria (tutta, indipendentemente dalle sigle) e ha chiesto ascolto, nella logica di chiarire le competenze formative e sgravare i colleghi da un loro intervento sul portale Co.Ge.A.P.S, con il quale molti non hanno mai avuto feeling, con il rischio di “perdere” il controvalore in crediti ECM al tempo faticosamente dedicato alla formazione in radioprotezione.
Cosi è stato,stamattina. Ribadisco che ANDI segue con grande attenzione ogni aspetto della 101/2020 e le sue applicazioni e, contemporaneamente, ringrazio il Comitato di Presidenza per l’attenzione dimostrata e per le implicazioni operative del presente e nel futuro.