Come noto, gli indici sintetici di affidabilità sono uno strumento di compliance e solo in seconda battuta diventano uno strumento di selezione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 al punto 9.1 definisce che l’affidabilità fiscale, determinata con gli indici sintetici di affidabilità, raffigura oltre che un mezzo per riconoscere
determinati benefici ai contribuenti più virtuosi, uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase di controllo.
I risultati degli indici sintetici di affidabilità vengono incrociati con le informazioni presenti nell’anagrafe dei conti correnti di deposito in modo da poter tracciare un profilo di rischio del contribuente; quindi gli indici sintetici di affidabilità risultano essere unicamente uno dei diversi elementi presi in considerazione
dall’Amministrazione finanziaria per valutare il rischio di evasione.
Il MEF ha assicurato che sotto la sufficienza l’Agenzia potrà effettuare controlli sull’analisi del rischio di evasione, ma i controlli non saranno automatici; rimane quindi il dilemma se adeguarsi o non adeguarsi in caso di punteggio ISA insufficiente. L’unica certezza è che il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, unitamente alle informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari dell’anagrafe tributaria, sarà valutato per definire le varie strategie di controllo basate sul rischio di evasione fiscale.