Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 2 settembre 2021/n.237, “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.” Il Decreto, entrato in vigore a un anno dalla sua pubblicazione il 3 ottobre 2022, sancisce nuove norme di riferimento in merito a gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti e requisiti dei docenti.
Tuttavia lo stesso Decreto, all’articolo 7, “Disposizioni transitorie e finali”, comma 1, prevede che: I corsi di formazione già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Inoltre al successivo comma 2 si stabilisce che: …il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione…. Il disposto combinato del comma 1 e del comma 2, ha consentito di attivare i corsi ANDI già in essere, conformi alla precedente norma, a patto che questi vengano terminati entro la data del 2 aprile 2023, ottenendo in tal modo una formazione specifica riconosciuta ed a norma di Legge, valida per i prossimi cinque anni.
Per tutti coloro che sceglieranno di non sfruttare questa “ finestra di validità” aperta fino al 2 aprile 2023, sarà previsto l’obbligo di conseguire il necessario aggiornamento, con i nuovi criteri introdotti, entro e non oltre il 2 ottobre 2023 (art. 7, comma 2).
Il corso FAD asincrono “Formazione 4 ore” è acquistabile e fruibile sulla piattaforma (Vedi QUI) per i lavoratori incaricati dell’attuazione in studio delle misure di gestione delle emergenze, e sulla piattaforma di BRAIN (Vedi QUI) per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di addetto alla prevenzione incendi e gestione delle Emergenze.
Si fa infatti presente che ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il datore di lavoro l’Odontoiatra Titolare dello Studio deve designare e formare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro può autodesignandosi e svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione .E’ necessario che l’addetto antincendio sia presente in orario di lavoro; in caso contrario occorre designare più addetti.
Il costo del corso per i datori di lavoro o lavoratori di Socio ANDI è di 70 euro (iva inclusa) e per i datori di lavoro o lavoratori non di Socio ANDI 140 euro (iva inclusa).
Si fa presente che a completamento del corso, il datore di lavoro potrà richiedere ad E.BI.PRO. il rimborso (sia se si è autodesignato sia se ha incaricato un lavoratore) del 60 % (iva esclusa) della quota, se applica integralmente il CCNL Studi Professionali ed è iscritto alla bilateralità (E.BI.PRO. e CA.DI.PROF.), e del 100% (iva esclusa) se in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni.
E’ infine attiva fino al 02/04/2023 la promozione pacchetto corso FAD ECM DVR + corso ANTINCENDIO al costo di € 122,00 (iva inclusa) anziché di € 183,00 (iva inclusa). Per ulteriori informazioni in merito scrivere alla casella mail formazione@andiservizi.it.