Si segnala una risposta dell’Agenzia delle Entrate a una istanza di interpello afferente all’applicazione dell’IVA agevolata sulle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, così come disposto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio.
Risposta a interpello n. 34 del 19 gennaio 2022 – I test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non sono finalizzati al contrasto del COVID-19, dunque, le relative cessioni prevedendo la corresponsione dell’aliquota IVA al 22% (Vedi QUI).
Come noto l’articolo 124 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% riguardo alle cessioni di una pluralità di beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia da COVID-19. Per il primo periodo di applicazione (dal 19/05/2020 al 31/12/2020) la norma prevedeva addirittura l’applicazione del regime di esenzione. A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, le cessioni dei suddetti beni sono sottoposti ad aliquota del 5%.
I beni che godono dell’aliquota ridotta sono stati puntualmente individuati dalla norma, che ha modificato il Testo Unico sull’imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), inserendo nella Tabella A, Parte II-bis, il punto 1-ter.1, che, appunto, declina un elenco che comprende le 28 categorie di beni sul cui acquisto grava l’aliquota IVA del 5%, ovvero:
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva e sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
È opportuno sottolineare che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2020 n. 26/E (Vedi QUI), confermando l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circolare 30 maggio 2020 n. 12, ha chiarito che il suddetto elenco deve essere considerato tassativo. A tale riguardo occorre precisare che proprio in calce alla suddetta Circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una tabella con i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione (Vedi QUI).
Per quanto riguarda in particolare gli Odontoiatri, vanno ricordati i principi di diritto n. 2 e n. 3 emanati dall’Agenzia delle Entrate in data 9 febbraio 2021, proprio sulla base delle considerazioni espresse dal tavolo tecnico di odontoiatria, validate dal Comitato tecnico scientifico. In tali principi l’Agenzia si è espressa con esito positivo circa l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% sulle cessioni di tomografi computerizzati e di aspiratori ad uso odontoiatrico.
La medesima Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2020 n. 26/E ha precisato, inoltre, che l’agevolazione spetta indipendentemente dalle modalità di utilizzo dei beni acquistati: in altre parole, quindi, l’aliquota del 5% si applica non solo alle cessioni dei suddetti beni ma anche alle operazioni di locazione finanziaria e noleggio.
Nel caso di specie, l’interpello è inerente al trattamento IVA applicabile all’acquisto di “test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope”, evidenziando come il fornitore – in sede di fatturazione – abbia applicato l’aliquota agevolata del 5%, proprio sulla base dell’articolo 124 del Decreto Rilancio e della citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2020 n. 26/E. In particolare, l’interpellante – precisando che i suddetti test diagnostici non possono essere inclusi tra i beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia da COVID-19 – richiede all’Agenzia delle Entrate di definire il corretto trattamento ai fini IVA che, appunto, dovrebbe comportare l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Andrea Dili
Dottore commercialista