A seguito delle innovazioni apportate al D.Lgs. 21 novembre 2017 n.90 (“decreto antiriciclaggio”), gli intermediari finanziari (banche, poste italiane, istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica) devono comunicare i dati relativi alle operazioni in contanti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 eseguite in un mese solare, anche se rateizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori ad euro 1.000,00.
Il primo invio delle “comunicazioni oggettive” all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2019 e riguarderà i dati e le operazioni di aprile, maggio, giugno e luglio. A regime la comunicazione sarà trasmessa all’UIF entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Le “comunicazioni oggettive” di per sé non costituiscono causa di segnalazioni di operazioni sospette se non presentano collegamento con altre operazioni che facciano desumere comportamenti sospetti. Queste comunicazioni entrano comunque nel patrimonio informativo posto a base delle valutazioni sull’indole sospetta dell’operatività dei clienti.
Per l’effettuazione di transazioni in contanti tra privati resta invariato il limite di euro 3.000,00.