Ministero della Salute Ordinanza contingibile e urgente n. 1
Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Considerato che si sono
verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte
e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata
dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della
Salute:
– per 1 caso è stato
accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
– per 3 casi si tratta di
soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina);
– per 2 casi sono tuttora
in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica
competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;
situazione che potrebbe
allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto,
non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di
infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri,
considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è
riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un
caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;
Rilevata pertanto la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di
contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Preso atto dell’evolversi
della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai
sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50
D.L. 267/2000;
Art. 1
(Misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare
il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della
Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al
comma 1 sono le seguenti:
- Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al
pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; - Chiusura dei servizi
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni
grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle
discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; - Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei
beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia
delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti
o luoghi; - Sospensione di ogni
viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; - Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto
ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio
per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure
igieniche per le malattie a
diffusione respiratoria sottoriportate:
- Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e
altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute; - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico; - Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste
persone malate; - Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla
Cina non sono pericolosi; - Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il
Coronavirus COVID 19; - Evitare tutti i contatti ravvicinati;
- Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni
sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il
Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di
base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero
112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
4. Le Direzioni sanitarie
ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre
la massima limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di
degenza.
Le strutture residenziali
e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF,
CAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei
visitatori agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico
(OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle
infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle
indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla
circolare ministeriale;
6. Deve essere predisposta
dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di
tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;
7. Sono
sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale
sanitario;
8. Sono sospesi congedi
ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività
siano necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi.
Art. 2
(Durata e altre misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti del presente decreto
hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato
prossimo 29 febbraio 2020.
La presente ordinanza è soggetta a
modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Ai sensi della vigente normativa,
salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le
previsioni contenute del Codice penale.
Copia del Decreto è trasmessa ai
Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).
Torino, 23 febbraio 2020
Alberto Cirio Roberto Speranza