Alla luce della circolare n.20/E del 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (senza prevedere distinzioni in merito al regime fiscale adottato dai beneficiari quindi godono del beneficio anche i contribuenti in regime forfetario), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, esso riguarda dettagliatamente le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9 del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:
- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari.
Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.
Spese sostenute dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (per i professionisti occorre fare riferimento al principio di cassa quindi alla data dell’effettivo pagamento e l’IVA indetraibile deve essere inclusa nel costo fiscale)
Con riferimento alla sanificazione deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19. Per soddisfare tale condizione occorre il rilascio di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli previsti dalla legislazione vigente. L’attività di sanificazione può essere svolta, in presenza di adeguate competenze, anche “in economia” avvalendosi dei propri collaboratori sempre nel rispetto dei protocolli ed attestato da documentazione interna.
Sempre con riferimento alla tipologia di spese per sanificazione, queste possono riguardare anche strumenti già in dotazione.
Con riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea è condizione essenziale perché le spese possano essere considerate ammissibili.
I fruitori di tale beneficio dovranno conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea in caso di controllo.
Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (per ridurre le imposte dei redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese; l’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso);
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
- ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti ivi compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sarà istituito un apposito codice tributi e saranno impartite istruzioni per la compilazione del modello F24 (per ora si attende)
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.