Il credito d’imposta sanificazione per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 dovrebbe essere pari al 30% dell’importo delle spese sostenute per la sanificazione con un massimale di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario.
Le domande potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021; l’Agenzia stessa, sulla base dei dati che verranno comunicati, calcolerà l’ammontare effettivo del credito d’imposta.
I criteri e le modalità di fruizione sono contenuti nel provvedimento 191910/2021 del 15 luglio 2021 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Vedi QUI).
Le spese dovranno essere rendicontate secondo il principio di cassa (effettivo pagamento) e la comunicazione dovrà avvenire o dal beneficiario stesso del credito d’imposta o tramite intermediario abilitato unicamente con modalità telematiche.
Con un provvedimento che verrà emanato entro il 12 novembre 2021 sarà reso noto l’importo effettivamente fruibile.
Questo credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2022, relativa ai redditi 2021 o in alternativa in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo.
Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ed allo stesso non si applicheranno né i limiti della compensazione orizzontale né quelli previsti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.