Molto probabilmente, il nuovo software applicativo per gli ISA “Sisa” non sarà disponibile prima di giugno, si renderà dunque necessaria una proroga per i versamenti d’imposta unico 2019/redditi 2018 al fine di rispettare i 60 giorni richiesti dallo statuto del contribuente per consentire agli interessati di prendere confidenza con il nuovo adempimento.
Il ritardo è legato, oltre al resto, alla definizione del sistema premiale, ossia della definizione del punteggio da raggiungere, su una scala da 1 a 10, necessario per assicurarsi i benefici della premialità ovvero:
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore ad euro 50.000,00 annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad euro 20.000,00 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore ad euro 50.000,00 annui;
- Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 Legge 23/12/1994 n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011 n. 148;
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 e dell’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n.633;
- Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dell’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26/10/1972, n.633;
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n.600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il provvedimento sul premiale dovrà anche stabilire il punteggio dal quale i contribuenti saranno sottoposti a verifica.