Con il provvedimento 381183 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha determinato nella misura del 47,1617 per cento la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Al riguardo, l’articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati.
Pertanto, la nuova percentuale del credito d’imposta spettante è stata calcolata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminando i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza.
La nuova percentuale, pari al 47,1617 per cento, è stata dunque ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
[embeddoc url=”https://www.andiit.net/wp-content/uploads/2020/12/provv.to-nuova-percentuale-credito-sanificazione-art.-125-pub.pdf”]