Domande e risposte sul Corso Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020

Sono numerosi i quesiti sul D.Lgs 101/2020, destinato per i prossimi venti anni, a rimanere il riferimento legislativo italiano sul tema della radioprotezione e pertanto vengono di seguito riproposte le questioni più ricorrenti, ricordando che ANDI ha realizzato un corso specifico ed estremamente approfondito sull’argomento, che rilascia ai partecipanti ben 34 crediti ECM.

A fare chiarezza su obblighi e modalità formative è il Responsabile ANDI per la radioprotezione, Stefano Almini, che ha curato il corso, coordinando i diversi relatori.

Formazione del lavoratore ai sensi del D.Lgs. 101/2020. Quale lavoratore la deve eseguire?

Innanzitutto, occorre fare una distinzione tra formazione del lavoratore e formazione riferita al paziente.

Il lavoratore all’interno del luogo di lavoro, quindi il titolare dello Studio ed il collaboratore, qualora ci fosse.

Quale figura sarà responsabile della formazione dei lavoratori in termini di radioprotezione?

L’unica figura che ha il titolo per la formazione del lavoratore è l’esperto di radioprotezione, che a sua volta deve avere l’attestato che dimostri le proprie competenze di formatore.

Dove si può eseguire il corso?

È preferibile che la formazione del lavoratore sia svolta direttamente   all’interno dello Studio, proprio per rafforzare le conoscenze riguardanti l’ambiente stesso di lavoro e le apparecchiature radiologiche presenti.

Su quali temi basarlo?

I temi della formazione, che ben conosce l’esperto di radioprotezione, sono già indicati nel testo del D.Lgs 101 (per esempio, il concetto di rischio e di danno, i DPI, la prevenzione e la protezione, i limiti di dose…ecc., ecc.)

Quanto tempo va destinato al corso?

Il testo del D.Lgs 101 non indica un tempo preciso. In ambito mono professionale di area odontoiatrica, si può ipotizzare che un tempo congruo sia di un’ora. Ogni quanto tempo va ripetuto? La formazione del lavoratore ha cadenza triennale.

Come formalizzare la formazione?

Si può immaginare che al termine dell’ora di formazione, l’esperto di radioprotezione, su carta intestata, annoti il giorno, il tempo di formazione (1 ora), gli argomenti trattati e i presenti alla formazione. Sul foglio ci saranno le firme dell’esperto di radioprotezione e di coloro che erano presenti. Il foglio con le firme attesterà l’avvenuta formazione e potrà essere pertanto conservato in Studio, nel faldone del carteggio relativo alla radioprotezione. Una copia potrà essere rilasciata anche al collaboratore dello studio che, qualora lavorasse anche in altri Studi, potrà comprovare la propria avvenuta formazione, presentandola, su eventuale richiesta.

Questa Formazione del lavoratore è abbinata ai crediti ECM?

Non necessariamente. L’obiettivo di questa formazione è aumentare le competenze sul luogo di lavoro a vantaggio della sicurezza, quindi negli stessi spazi di lavoro e SENZA obbligo di crediti ECM.

Quale Formazione allora è abbinata ai crediti ECM?

Ai sensi del D.Lgs. 101/2020, ha la necessità di essere accreditata da un provider la radioprotezione del paziente nella logica di dedicare il 15% dei crediti formativi di ogni triennio formativo ECM (n. 22,5 crediti ECM). Per il triennio 2020/2022 ogni professionista dovrà pertanto aggiornarsi sul tema assolvendo nella misura di almeno il 15% del proprio debito formativo ECM.

In pratica ci sono due tipi di formazione: una riferita al “lavoratore” (della durata di un’ora ogni 3 anni, presso la Studio e senza crediti) e una riferita al paziente (legata ad ogni triennio formativo ECM, quindi obbligatoriamente con crediti ECM).