Cambia lo scenario con l’intervenuto fallimento della catena delle società Dentix Italia s.r.l. che ha imposto la necessità di una conversione delle azioni a tutela dei pazienti consumatori che hanno aderito all’iniziativa messa a disposizione da ANDI.
Uno scenario che lascia ipotizzare nuovi sviluppi per le molte vittime della catena spagnola che si sono rivolte all’Associazione Nazionale Dentisti Italiani in cerca di aiuto, dopo essersi trovati senza cure, con i finanziamenti da pagare e con le serrande di Dentix sbarrate.
“Infatti, – dichiara Alberto Santoli, Legale ANDI – ci si dovrà ora rapportare “ex lege” con la curatela fallimentare che può e deve essere coinvolta sia nei rapporti contrattuali già intercorsi con la s.r.l. fallita che nelle relative iniziative e strategie già prefigurate e pianificate nei confronti della prima.”
Su questa base, seguendo gli adempimenti, i percorsi e gli strumenti dettati dalla stessa legge fallimentare, ANDI, attraverso i suoi legali, ha scelto di procedere all’inoltro di comunicazione di preventiva messa in mora della Curatela, affinché dichiari formalmente, nel brevissimo termine, se intenda subentrare o meno nei contratti della società fallita.
“In caso di mancato riscontro – precisa l’Avvocato Santoli – seguirà l’immediato ricorso al Giudice del fallimento perché assegni alla medesima Curatela un termine per l’esecuzione del predetto adempimento (art. 72, comma 2, RD n. 267/1942) al cui infruttuoso decorso può considerarsi sciolto il contratto.
Contestualmente, in virtù del conclamato grave inadempimento di Dentix alle obbligazioni derivanti dai contratti conclusi con i pazienti e il loro conseguente diritto di veder dichiarata dal Giudice la risoluzione dei contratti stessi, si è provveduto a reinoltrare alle Finanziarie o agli Istituti di credito coinvolti, la necessaria formale diffida per la restituzione delle somme corrisposte per le prestazioni odontoiatriche interrotte e non eseguite.”
La restituzione delle rate pagate viene in ogni caso e comunque richiesta anche e soprattutto in ragione di un rapporto contrattuale che si ritiene nullo, perché concluso con una società di intermediazione commerciale e non con un professionista iscritto all’Albo Odontoiatri, o in ogni caso “risolto per inadempimento”, che potrà essere constatato dal Giudice anche in ragione dell’intervenuto fallimento, con ogni effetto sui contratti di finanziamento e sugli obblighi di restituzione in capo alle finanziarie, conseguente alla loro nullità quali contratti strettamente collegati al primo.
“Il tutto per dare concreta effettività a quella tutela prevista dall’art. 125 – quinquies T.U.B. – conclude Santoli – e per obbligare la Finanziaria (o l’Istituto di credito) al rimborso, in favore del paziente, dei ratei di finanziamento in tutto o in parte da quest’ultimo pagati.”