Considerato che il 30 settembre cade di sabato, slitta a lunedì 2 ottobre l’ormai consueta scadenza per l’invio semestrale dei dati al sistema Tessera Sanitaria.
Entro la suddetta data, infatti, tutti i soggetti interessati dovranno provvedere all’invio al sistema TS dei dati relativi alle spese sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2023.
L’appuntamento successivo, relativo all’invio dei dati afferenti alle spese sostenute nel secondo semestre 2023 rimane al momento fissato al 31 gennaio 2024. Si ricorda, infine, che secondo le attuali disposizioni normative, e in assenza di una ulteriore proroga analoga a quelle degli scorsi anni, dal mese di gennaio 2024 gli stessi dati dovranno essere trasmessi con cadenza mensile.
Come noto, il sistema sanzionatorio previsto per tale adempimento è molto rigoroso, considerate le rilevanti sanzioni disposte per ogni singolo documento di spesa omesso, errato o trasmesso tardivamente al Sistema TS (100 euro, fino a un massimo di 50mila euro). Per tale ragione si rende necessario verificare con particolare attenzione la corretta gestione dell’adempimento.
In tale ottica, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS potrebbero valutare, relativamente agli invii in scadenza fino al 31 ottobre 2022, la convenienza di avvalersi della cosiddetta “tregua fiscale” prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
In buona sostanza, infatti, essa si configura come una sanatoria per gli errori formali (compresi quelli relativi all’invio dei dati al Sistema TS) commessi fino al 31 ottobre 2022, che permette la regolarizzazione degli stessi mediante il versamento, per ciascun anno di imposta “sanato”, di un importo fisso di 200 euro.
Il versamento può essere effettuato in due diverse modalità:
- in un’unica soluzione entro il prossimo 31 ottobre;
- in due rate di pari importo, di cui la prima sempre entro il 31 ottobre 2023 e la successiva entro il 31 marzo 2024.
Tale versamento va effettuato mediante F24 utilizzando l’apposito codice tributo “TF44” – “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” e indicando l’anno di riferimento.